Coronavirus e viaggi: dove non possono andare gli italiani
– navi e traghetti per il trasporto interregionale (esclusi i collegamenti nello Stretto di Messina);
– treni di tipo Intercity e Alta Velocità;
– autobus per il trasporto interregionale;
– autobus per servizi di noleggio con conducente.
Il Green Pass, per l’uso sul territorio nazionale, dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Qualora una regione tornasse in zona arancione o rossa queste le norme attualmente in vigore:
VIAGGI IN EUROPA – STATI UE E SCHENGEN
– Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano (“lista A”)
– Stati parte dell’accordo di Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera;
– Andorra, Principato di Monaco.
Attenzione, però:
1. Per il rientro DA questi Stati, si veda successivamente il paragrafo “INGRESSI IN ITALIA”.
3. La Farnesina raccomanda: “Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario. In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l’ingresso/rientro in Italia, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova. Tali procedure interessano, secondo la normativa locale, anche i cosiddetti “contatti” con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali e a cui non è consentito spostarsi. Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19”.
In particolare (dati aggiornati al 10 settembre):
Andorra – Poiché tutti i viaggi per Andorra richiedono il transito attraverso la Francia o la Spagna, è necessario controllare i requisiti di ingresso per entrambi i Paesi. Coloro che si recano ad Andorra devono presentare un certificato che attesti alternativamente: la vaccinazione completa eseguita da almeno 14 giorni;la guarigione da COVID, da non più di 180 giorni;test PCR/molecolare con risultato negativo, eseguito entro 72 ore precedenti l’entrata nel Principato o test antigenico, sempre con risultato negativo, eseguito entro 48 ore prima dell’ingresso. Tale requisito non è obbligatorio per i cittadini di Spagna, Francia e Portogallo.
Austria – L’ingresso in Austria è sottoposto alle seguenti regole, ai fini del contenimento della pandemia di Covid 19. 1. Ingresso da Paesi considerati a basso rischio Covid. Per i viaggiatori in ingresso in Austria che nei 10 giorni precedenti abbiano soggiornato esclusivamente in Italia e in altri Paesi (si veda sito Viaggiare Sicuri per l’elenco) è richiesto: (a) certificato o test, in lingua inglese o tedesca, attestante la negatività al Covid 19. Il test (presentato direttamente o tramite certificato) deve essere stato effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso nel Paese, in caso di test molecolare, nelle 48 ore precedenti l’ingresso nel Paese, in caso di test antigenico. Se sprovvisti di tale test/ certificazione al momento dell’ingresso in Austria, il test molecolare o antigenico deve essere effettuato nelle 24 ore successive. Per coloro che arrivano in areo da Spagna e Cipro è valido il solo test molecolare PCR ed esso può essere effettuato nelle 24 ore successive l’ingresso nel Paese solo in casi eccezionali. Per ulteriori dettagli, si rimanda a Viaggiare Sicuri; (b) oppure, certificato, sempre in lingua inglese o tedesca, attestante la guarigione da un’infezione Covid 19 contratta negli ultimi 6 mesi;. Per coloro che arrivano in aereo da Spagna e Cipro tale termine è ristretto a 90 giorni e occorre inoltre che il certificato attestante la guarigione sia stato emesso non prima di 14 giorni dall’insorgere dei sintomi o dalla diagnosi e non prima di 48 ore dalla scomparsa dei sintomi stessi, qualora presenti; (c) oppure, certificato, sempre in lingua inglese o tedesca, attestante l’avvenuta vaccinazione al Covid 19. A tal fine, vengono considerati validi i vaccini autorizzati dall’EMA (Agenzia Europea del Farmaco) oppure elencati nell’Emergeny Use List dell’OMS). Il vaccino deve essere stato inoculato nei 9 mesi precedenti l’ingresso nel Occorre aver completato il ciclo vaccinale. Il calcolo dei 9 mesi decorre dalla somministrazione dell’ultima dose, se il vaccino prevede più somministrazioni. In caso di vaccino monodose, esso è valido a partire da 21 giorni dopo la somministrazione; in caso di più dosi, immediatamente dopo il completamento del ciclo vaccinale. È sufficiente una sola dose anche nel caso in cui si sia contratta una infezione da Covid 19 almeno 21 giorni prima l’ingresso nel Paese o in presenza di prova di anticorpi neutralizzanti prima della vaccinazione. Permane dunque (se non in possesso di certificazione attestante la vaccinazione o la guarigione dal Covid 19 nei termini sopra indicati) l’obbligo di essere in possesso di un test Covid negativo (effettuato nelle 72 ore precedenti se molecolare, nelle 48 ore precedenti se antigenico, 24 ore se fai-da-te) al momento dell’ingresso in Austria, o di effettuarlo nelle 24 ore successive. Il possesso di test o di certificato di guarigione o di vaccinazione nei termini sopra indicati esonera dalla quarantena, a condizione che si sia stati esclusivamente in Austria o un uno dei Paesi sopra elencati nei 10 giorni precedenti (altrimenti la quarantena va fatta).
Inoltre, dal 9 giugno 2021, in provenienza dai Paesi sopra indicati, chi è in possesso di un test Covid negativo o di certificazione di vaccinazione o di guarigione dal Covid (nei termini ed alle condizioni sopra indicati per ciascuna delle tre ipotesi) e, inoltre, è stato esclusivamente in Austria o in uno dei Paesi sopra elencati nei 10 giorni precedenti l’ingresso in Austria non è più tenuto alla pre-registrazione on line. Chi non è in possesso di uno dei tre attestati di cui sopra (e dunque dovrà fare il test entro le 24 ore) è/o è stato in altri Paesi (diversi da quelli sopra elencati e dall’Austria) nei 10 giorni precedenti è invece ancora tenuto alla pre-registrazione on line, al sito, da effettuare nelle 72 ore precedenti l’ingresso nel Paese. La conferma della registrazione viene generata automaticamente dal sistema e deve essere presentata, in formato cartaceo o digitale, su richiesta delle autorità in caso di controlli. In sintesi, le stesse condizioni che esonerano dalla quarantena esonerano adesso anche dalla pre-registrazione on line, ma devono essere possedute al momento dell’ingresso nel Paese.
Per informazioni su ingresso da altri Paesi e sui pendolari si veda il sito Viaggiare Sicuri. Le liste di Paesi a rischio o con situazione COVID-19 “stabile” sono oggetto di periodici aggiornamenti da parte delle autorità locali, pertanto si raccomanda vivamente di verificare sempre anche il sito ufficiale del Ministero della Salute austriaco a questo link (in inglese a questo link) e la Gazzetta Ufficiale. Non è richiesta, lì dove previsto, la presentazione di un certificato medico per bambini fino ai 12 anni di età in provenienza dall’estero, se accompagnati (vale invece per essi l’obbligo di quarantena, ove previsto). Il transito attraverso l’Austria senza effettuare fermate intermedie/ assicurando l’immediata ripartenza è di norma consentito, senza obbligo di registrazione, di test o altra certificazione e di quarantena. Per ulteriori informazioni, si rimanda alle sezioni “Situazione sanitaria” e “Mobilità” della scheda su Viaggiare Sicuri e al sito dell’Ambasciata d’Italia a Vienna.
Pur in quarantena, chi svolge una funzione critica in un settore essenziale potrà recarsi al lavoro dietro certificazione del datore di lavoro e gli studenti universitari potranno recarsi a svolgere gli esami. Per tutte le informazioni di dettaglio si raccomanda di consultare le risposte alle domande frequenti sulla pagina di informazione ufficiale sul Coronavirus in Belgio: www.info-coronavirus.be/fr/faq/.
– Disposizioni in caso di avvenuta vaccinazione. A partire dal 10 maggio 2021, i passeggeri provenienti dai Paesi dell’UE, dello Spazio Economico Europeo (SEE) e da Paesi terzi (si veda Viaggiare Sicuri), che hanno completato il ciclo di vaccinazione con uno dei vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), o con Sputnik V o Sinopharm, ed in possesso della relativa certificazione, possono fare ingresso a Cipro senza restrizioni. Le persone che hanno ricevuto il vaccino monodose Janseen possono fare ingresso a Cipro dopo 14 giorni dalla somministrazione del vaccino. Va comunque compilato il Cyprus Flight Pass. Per tutti i dettagli, visitare il portale Cyprus Flight Pass.
– Certificato Covid Digitale UE.A partire dal 1 luglio 2021, i passeggeri in possesso di un Certificato Covid Digitale UE (EUDCC) rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dello Spazio Economico Europeo (SEE), potranno fare ingresso a Cipro senza restrizioni. Le certificazioni cartacee saranno accettate per un periodo transitorio di sei settimane per i passeggeri provenienti da Stati che non sono ancora pronti a rilasciare i certificati digitali e che si avvarranno del periodo transitorio previsto. Va comunque compilato il Cyprus Flight Pass.
– ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto riguarda l’ingresso nella parte nord dell’isola, cosiddetta TRNC, dal 4 giugno è in vigore un sistema di categorizzazione dei paesi suddivisi per colori, aggiornato settimanalmente in base alla situazione epidemiologica. L’Italia è attualmente inserita nella categoria “arancione”. Pertanto, tutti i passeggeri provenienti dall’Italia che fanno ingresso nella parte nord dell’isola direttamente dall’estero devono presentare un certificato Covid-19 negativo effettuato non più di 72 prima e rimanere in quarantena per 7 giorni. Sono esenti dall’obbligo della quarantena i passeggeri in possesso di un certificato di vaccinazione che dimostri che sono trascorsi almeno 14 giorni dall’ultima dose del vaccino ricevuta. Il transito attraverso i varchi della cosiddetta Green Line è regolato da un sistema di categorizzazione in base all’andamento della situazione epidemiologica prevalente sull’isola. Dal 12 luglio si applica la categoria “rosso scuro” che prevede l’obbligo di presentare un test PCR o antigenico negativo effettuato nelle 72 ore precedenti l’attraversamento. Le persone vaccinate con vaccini riconosciuti dall’EMA, o con Sinovac, Sinopharm o Sputnik, potranno attraversare con un test PCR o antigenico negativo effettuato nei 7 giorni precedenti. Limitazioni possono essere applicate ai turisti/non residenti a seconda del Paese di provenienza/soggiorno (vedasi regole per l’ingresso nella parte nord dell’isola).
– Tutti gli aggiornamenti sulle misure anti Covid-19 in vigore a Cipro sono consultabili, oltre che sul sito internet dell’Ambasciata, presso il sito del Governo cipriota.
Coloro i quali non siano in possesso di tale Certificato devono presentare, alternativamente, uno dei seguenti documenti:
– Test PCR negativo eseguito non oltre le 72 ore precedenti l’ingresso nel Paese;
– test antigenico rapido negativo (con uno dei metodi approvati dalla Commissione europea) effettuato non oltre le 48 ore precedenti l’ingresso nel Paese;
– certificato di vaccinazione rilasciato non oltre i 270 giorni precedenti l’ingresso in Croazia che attesti di aver ricevuto le due dosi di vaccino (per vaccini Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm);
– Certificato di vaccinazione rilasciato non oltre i 270 giorni precedenti l’ingresso in Croazia che attesti che sono trascorsi 14 giorni dal ricevimento della singola dose di vaccino (per il vaccino Janssen/Johnson&Johnson);
– certificato medico che confermi la guarigione dal Covid-19 e una singola iniezione entro 6 mesi dall’infezione, se questo vaccino è stato somministrato entro 270 giorni prima dell’ingresso in Croazia;
– certificato di ricevimento di una prima dose di vaccino Pfizer, Moderna o Gamaleya tra i 22 ed i 42 giorni prima dell’ingresso in Croazia;
– certificato di ricevimento di una prima dose di vaccino Astra Zeneca tra i 22 e gli 84 giorni prima dell’ingresso in Croazia;
– test positivo (PCR o test antigenico rapido) eseguito tra i 270 e gli 11 giorni prima dell’ingresso nel territorio o certificato medico che confermi la guarigione.
Qualora impossibilitati a presentare uno dei suddetti certificati, i viaggiatori devono effettuare un tampone all’arrivo in Croazia ed osservare un autoisolamento fino al ricevimento dell’esito negativo. Nel caso in cui non sia possibile effettuare il tampone, è prevista la misura di autoisolamento di 10 giorni.
I bambini sotto i 12 anni accompagnati da un genitore/tutore sono esentati dal test o dall’autoisolamento se il genitore/tutore è in possesso di un certificato digitale Covid dell’UE o di un risultato negativo di un test PCR o antigene rapido, o di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione da Covid-19.
Per le eccezioni alle suddette disposizioni si rimanda al sito, in inglese, Recommendations and instructions for crossing the state border (koronavirus.hr) e Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – English (gov.hr). L’appartenenza a una delle categorie che beneficiano delle eccezioni può essere verificata anche al valico di frontiera. Queste condizioni non si applicano ai viaggiatori in transito, se la durata del loro soggiorno in Croazia è inferiore alle 12 ore ed è attestata da un documento appropriato (per esempio: prenotazione di un alloggio in un paese vicino). Per l’attraversamento del corridoio di Neum in Bosnia-Erzegovina (23 km di passaggio da o per Dubrovnik su strada), non è richiesto alcun test o prova di vaccinazione e non vengono prese misure di isolamento per i viaggiatori che transitano in meno di un’ora.
Danimarca – La Danimarca adotta una classificazione a colori dei vari Paesi/regioni del mondo, in base al livello di rischio epidemiologico (Paesi/regioni verdi, gialli, arancioni e rossi). A seconda della provenienza, sono previste misure differenti per l’ingresso. Se si sta pianificando un viaggio in Danimarca, si raccomanda di controllare le ultime regole di viaggio prima di partire. L’Italia, dal 14 agosto 2021, si trova nella fascia gialla, ad eccezione delle zone verdi: Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Puglia, Province di Bolzano e Trento, Friuli Venezia Giulia. La fascia di rischio viene modificata settimanalmente ed è consultabile QUI, per cui si prega di verificare la categoria prima della partenza). Per poter entrare in Danimarca, tramite viaggio aereo, è richiesta la certificazione (digitale Covid-19) che attesti, alternativamente: avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo (con vaccino approvato dall’Agenzia Europea per I Medicinali (EMA), valevole dal 14° giorno successivo all’ultima somministrazione al 240° giorno (8 mesi);avvenuta guarigione da COVID-19 dimostrabile con un test PCR positivo valido dal 14° giorno successivo all’emissione al 180° giorno (6 mesi);effettuazione, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso in Danimarca, di test antigenico rapido o molecolare (validità 72 ore) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Le autorità preposte ai controlli accettano i suddetti certificati solamente nelle seguenti lingue: scandinave, italiano, tedesco, inglese, francese e spagnolo. Gli stranieri, di età superiore ai 15 anni, non vaccinati o che non abbiano contratto il Covid-19, abitualmente residenti nei paesi verdi e gialli possono comunque entrare in Danimarca, indipendentemente dallo scopo del loro ingresso, qualora presentino l’esito negativo di un test COVID-19, effettuato 72 ore prima dell’ingresso in caso di test PCR e 48 ore prima dell’entrata nel paese in caso di test antigenico. In caso di ingresso in Danimarca attraverso un confine marittimo o terrestre, è necessario sottoporsi a un test rapido o un test PCR entro e non oltre 24 ore dopo il tuo l’ingresso.
ATTENZIONE: Le suddette regole valgono per le provenienze dirette da regioni/Paesi in fascia verde. In caso si effettuino scali in zone arancioni/rosse durante il viaggio, si prega di consultare le normative valevoli per il Paese di transito nei siti danesi suindicati. Ulteriori informazioni ed eccezioni si trovano sul sito. Inotre è a disposizione una hotline delle Autorità danesi di frontiera al +45 7020 6044 disponibile nei giorni lavorativi dal lunedì al mercoledì dalle 8:00 alle 16:00 (il giovedì fino alle ore 15:00 ed il venerdi fino alle ore 14:00). Altre info su sito Viaggiare Sicuri.
Sono previsti casi di deroga all’isolamento, solo qualora il risultato del “primo” test risulti negativo (la deroga riguarda lo svolgimento di attività “imprescindibili” quali attività lavorative, acquisto di prodotti alimentari e medicinali, visite mediche). Esenzione dalle restrizioni E’ consentita l’esenzione dall’obbligo dell’isolamento e/o del doppio test per i viaggiatori asintomatici in possesso del Certificato digitale UE Covid / Certificato verde Covid conforme ai requisiti nazionali; per i cittadini estoni e loro familiari e per i residenti; per i minori di anni 12 al seguito dei propri genitori o di accompagnatori autorizzati in possesso del Cerificato vaccinale; per i dipendenti di una missione diplomatica o consolare di un paese straniero in servizio in Estonia o della Repubblica di Estonia all’estero e loro familiari; per i funzionari esteri nell’ambito della cooperazione militare internazionale; per i membri di delegazioni straniere che giungono nella Repubblica di Estonia per l’esercizio di funzioni su invito di un’autorità statale o locale; per coloro che arrivano in Estonia allo scopo di fornire servizi sanitari o altri servizi necessari per rispondere a un’emergenza; direttamente coinvolti nel trasporto internazionale di merci e passeggeri, compresi i membri dell’equipaggio di aerei e navi, e che eseguono lavori di riparazione e/o manutenzione su tali mezzi di trasporto; forniscono servizi di trasporto passeggeri e servono gruppi di viaggio (guide, traduttori ecc.); per garantire la continuità di un servizio vitale; utilizzano il territorio della Repubblica di Estonia per il transito immediato. Per una lista completa delle esenzioni visitare il sito. Esenzione dall’isolamento per visite fino a 24 ore Dal 1 luglio 2021, è consentito ai viaggiatori provenienti da Paesi a rischio, sia UE che extra UE, non in possesso di Certificato digitale UE Covid/ Certificato verde Covid di entrare in Estonia per un massimo di 24 ore senza obbligo di quarantena a condizione che abbiano eseguito, con esito negativo, un test molecolare (PCR) o un test antigenico rapido (RDT) rispettivamente fino a 72 ore e 24 ore prima dell’arrivo nel Paese. I bambini di età inferiore ai 12 anni sono esentati dall’obbligo del test Covid. Passeggeri in transito aeroportuale I passeggeri in transito nell’area UE ed internazionale sono esentati dalle restrizioni temporanee di viaggio. Questionario per ingresso nel Paese Chiunque faccia ingresso in Estonia, per una qualsiasi durata di tempo, da Stati o territori esteri, a bordo di qualunque mezzo di trasporto, dovrà compilare un apposito questionario. Al fine di accelerare le procedure di ingresso dai valichi di frontiera, la compilazione potrà avvenire on-line entro tre giorni dalla data di ingresso. Il questionario on-line è disponibile al seguente indirizzo. Sono esentati i possessori di Certificato digitale UE Covid/Certificato verde Covid. Per le ultime informazioni ufficiali sul coronavirus in Estonia, si invita a visitare il sito del Governo estone.
Finlandia – I controlli sanitari alla frontiera sono sospesi fino al 25 luglio 2021 per i seguenti Paesi UE/Schengen: Austria, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Islanda, Italia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Svizzera, Bulgaria, Romania, San Marino e Vaticano, nonché per i viaggi su imbarcazioni da diporto tra Paesi Schengen. Sono altresì rimossi i controlli sanitari per gli ingressi di viaggiatori provenienti da altri Paesi e ivi residenti (con solo volo diretto); si veda il sito Viaggiare Sicuri per altre informazioni. Ai viaggiatori provenienti dai restanti Paesi UE/Schengen è consentito l’ingresso in Finlandia solo per comprovati motivi di studio, lavoro o per visita ai familiari residenti. A partire da lunedì 26 luglio 2021 sarà consentito l’ingresso in Finlandia, a prescindere dalla motivazione del viaggio, a tutti i viaggiatori che saranno in grado di esibire una certificazione che attesti il completamento dell´intero ciclo vaccinale non meno di 14 giorni prima dell´ingresso nel Paese. Per i viaggiatori provenienti dai Paesi UE/Schengen e ivi residenti, sarà in ogni caso consentito l’ingresso anche ai viaggiatori in possesso di un certificato di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei sei mesi precedenti all´ingresso nel Paese. Al contempo, dal 26 luglio, per i viaggiatori provenienti dai Paesi UE/Schengen che non fossero in possesso di uno dei certificati sopra indicati, sarà consentito l’ingresso, a prescindere dalla motivazione del viaggio, previa presentazione di un test negativo effettuato non più di 72 ore prima dell´ingresso in Finlandia. Tali viaggiatori saranno però tenuti a effettuare un secondo test dopo 3-5 giorni (72-120 ore) dall’arrivo nel Paese. Nel caso in cui il viaggiatore avesse ricevuto solo la prima dose di vaccino, dovrà sottoporsi a un test dopo 3-5 giorni (72-120 ore) dall’arrivo nel Paese. Per maggiori informazioni, comprese le esenzioni, la classificazione dei Paesi e le diverse disposizioni applicate all’ingresso in Finlandia, si rimanda a questo sito. Si ricorda che le Autorità finlandesi considerano viaggiatori provenienti dai Paesi “a rischio” anche coloro che vi transitano per mero scalo aeroportuale, oltre che sulla base di nazionalità e luogo di residenza del passeggero. Maggiori informazioni qui. Per informazioni sulle modalità di ingresso, si rimanda al sito dell’Ambasciata d’Italia ad Helsinki. Le Autorità sanitarie finlandesi hanno inoltre attivato un servizio online (Finentry), dove si possono trovare informazioni utili sull’evoluzione dell’epidemia nel Paese, sulle misure restrittive ad essa associate, oltre ad un questionario online per verificare le condizioni di ingresso nel Paese. Eventuali dubbi possono essere preventivamente chiariti consultando la Polizia di Frontiera al numero +358 (0)50 597 2255, operativo dalle 8.00 alle 18.00. Gli attraversamenti lungo il confine orientale con la Federazione Russa sono chiusi.
Grecia – Al fine di facilitare l’utenza nelle valutazioni in vista di possibili viaggi in Grecia, si raccomanda di consultare attentamente la mappa, disponibile in inglese, predisposta dalle Autorità greche, che riporta sia la diffusione del contagio in ciascun’area del Paese, isole comprese, sia le misure restrittive attualmente in vigore. Esistono quattro livelli d’allerta, ciascuno dei quali associato a un colore: al massimo livello d’allerta (in rosso) corrispondono, a oggi, alcune misure restrittive quali il coprifuoco da mezzanotte alle 6 del mattino, la sospensione alcune attività culturali, il divieto di musica nei locali, etc. In generale, non è obbligatorio l’uso della mascherina negli spazi all’aperto, salvo in caso di assembramenti. Rimane in vigore l’obbligo di mascherina al chiuso. Le Autorità elleniche hanno annunciato che a partire da venerdì 16 luglio 2021 i clienti di ristoranti, bar, caffè e di tutti i luoghi di intrattenimento al chiuso (cinema, teatri, etc.) dovranno dimostrare (ad esempio tramite esibizione del Certificato Digitale Covid-UE, di certificato vaccinale o esito negativo di tampone molecolare o antigenico) di essere stati vaccinati o di essere risultati negativi negli ultimi tre giorni (in caso di test PCR) o negli ultimi due giorni (in caso di testo antigenico). Solo ai minorenni sarà consentito l’accesso sulla base del risultato negativo attestato a seguito di self-test.
Collegamenti interni – Traghetti Per tutti i traghetti è richiesta la presentazione del Questionario di Dichiarazione sanitaria antecedente l’Imbarco (disponibile qui nella versione corredata da una traduzione non ufficiale in italiano a cura dell’Ambasciata, o in greco sul sito del Ministero competente). Per i traghetti che hanno come destinazione finale un’isola greca, tutti i viaggiatori MAGGIORENNI devono inoltre presentare all’imbarco, IN ALTERNATIVA: certificato digitale COVID 19 (Green Pass); Certificato di vaccinazione che attesta il completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni; Test PCR negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti l’imbarco; Test rapido antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti l’imbarco; Un certificato di guarigione rilasciato a seguito di un test PCR o mediante test rapido antigenico. La normativa greca richiede che il certificato di guarigione venga rilasciato 30 giorni dopo il primo test positivo, con validità fino a 180 giorni dopo di esso. A partire dal 5 luglio 2021 non è più accettato, per gli spostamenti verso le isole dei viaggiatori adulti, l’autocertificazione prodotta a seguito di self test. PER I VIAGGIATORI MINORENNI DI ETÀ COMPRESA TRA I 12 e i 18 anni (ancora non compiuti) che viaggiano verso le isole è invece disponibile, oltre alle opzioni sopra descritte per gli adulti, la possibilità di presentare l’esito negativo di un self test effettuato nelle 24 ore antecedenti l’imbarco (clicca qui per scaricare l’apposito modulo, da presentare all’imbarco). I MINORI CHE NON HANNO ANCORA COMPIUTO 12 ANNI sono esentati dal presentare i certificati sopra descritti. Al ritorno (dalle isole alla terraferma), tutti i viaggiatori (inclusi i MINORENNI che hanno gia’ compiuto 12 anni) devono presentare all’imbarco, IN ALTERNATIVA: Certificato digitale Covid-19 (cosiddetto “Green Pass”);
Certificato di vaccinazione che attesta il completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni;Test PCR negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti l’imbarco; Test rapido antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti l’imbarco; Self-test effettuato nelle 24 ore antecedenti l’imbarco (clicca qui per scaricare l’apposito modulo, da presentare all’imbarco) Un certificato di guarigione rilasciato a seguito di un test PCR o mediante test rapido antigenico
I MINORI CHE NON HANNO ANCORA COMPIUTO 12 ANNI sono esentati dal presentare i certificati sopra descritti. Al ritorno (dalle isole alla terraferma), tutti i viaggiatori (inclusi i MINORENNI che hanno gia’ compiuto 12 anni) devono presentare all’imbarco, IN ALTERNATIVA: Certificato digitale Covid-19 (cosiddetto “Green Pass”); Certificato di vaccinazione che attesta il completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni; Test PCR negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti l’imbarco; Test rapido antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti l’imbarco; Self-test effettuato nelle 24 ore antecedenti l’imbarco (clicca qui per scaricare l’apposito modulo, da presentare all’imbarco).; Un certificato di guarigione rilasciato a seguito di un test PCR o mediante test rapido antigenico.
Islanda – L’ingresso è consentito ai cittadini dei Paesi UE e dello Spazio Economico Europeo, Principato di Monaco, San Marino, Città del Vaticano. I cittadini di Paesi terzi (incluso il Regno Unito) non sono autorizzati all’ingresso in Islanda, a meno che non rientrino tra le eccezioni. Tutti i viaggiatori diretti in Islanda (vaccinati, guariti e altri viaggiatori) devono pre-registrarsi, prima dell’arrivo, al link. VIAGGIATORI COMPLETAMENTE VACCINATI O GUARITI DA COVID-19 A partire dal 27 luglio 2021, anche per questi viaggiatori è necessario esibire, oltre ad un certificato di vaccinazione ritenuto valido (vaccinazione completata da almeno 14 giorni dalla seconda dose o dalla monodose Janssen/Johnson&Johnson), o di guarigione da COVID-19 (anche in formato digitale UE), il risultato negativo di un test PCR o un test antigenico rapido effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza. Inoltre, a partire dal 16 agosto 2021, i viaggiatori vaccinati residenti in Islanda o con permesso di lavoro nel paese o richiedenti un permesso di lavoro devono sottostare a un test PCR o antigenico allo sbarco o comunque entro le 48 ore dall’ingresso. Non è necessario isolarsi in attesa del risultato del test.
Lettonia – A partire dal 16 giugno 2021 il Governo lettone ha approvato nuove disposizioni per l’ingresso a seconda del paese di provenienza (suddivisi in tre categorie, rischio molto alto, alto rischio e basso rischio, a seconda dell’incidenza dei contagi) e di due distinte categorie di viaggiatori: vaccinati/guariti da COVID-19 e non vaccinati. Si specifica che sono considerati a basso rischio i Paesi che registrano i fino a 75 contagi ogni 100.000 abitanti. Per le persone vaccinate o guarite da Covid-19 provenienti da paesi UE, EEA, Svizzera, UK o paesi terzi a basso rischio e ad alto rischio non occorre più dimostrare di dover effettuare un viaggio per motivi essenziali, non si dovranno fare test molecolari alla partenza e all’arrivo in Lettonia e non occorrerà più fare l’autoisolamento fiduciario di 10 giorni. Per i non vaccinati provenienti da UE, EEA, Svizzera, UK e paesi terzi a basso rischio non occorrerà più dimostrare di dover effettuare un viaggio per motivi essenziali, occorrerà però effettuare un test molecolare 48h prima della partenza, non occorrerà invece fare un test molecolare all’arrivo in Lettonia e si dovrà fare autoisolamento fiduciario per 10 giorni. Per i non vaccinati provenienti da paesi terzi ad alto rischio occorrerà dimostrare di dover effettuare un viaggio per motivi essenziali, fare un test molecolare 48h prima della partenza e all’arrivo in Lettonia e fare autoisolamento fiduciario di 10 giorni. Per i non vaccinati provenienti dai paesi terzi ad alto rischio rimangono non consentiti i viaggi non essenziali, occorrerà fare un test molecolare 48 ore prima della partenza e un test molecolare all’arrivo in Lettonia nonché fare l’autoisolamento fiduciario per 10 giorni. Dal 12 ottobre 2020 è obbligatorio per tutti i viaggiatori che entrano in Lettonia (per via aerea, in nave, treno, auto) compilare preventivamente un questionario elettronico denominato IECIS (Information System for the Monitoring of Traveller Registration) tramite apposito sito web. Il questionario deve essere compilato non prima delle 48 ore precedenti l’attraversamento della frontiera lettone. Dopo aver compilato e inviato il modulo, il viaggiatore riceverà per via elettronica un codice QR tramite il quale le autorità sanitarie di frontiera e di polizia potranno contattare la persona e verificare eventualmente il rispetto della normativa sull’isolamento fiduciario. Tale registrazione è obbligatoria anche per i viaggiatori in transito. Per informazioni più dettagliate sull’uso del covidpass consultare il sito. Ingresso via terra Si ricorda che, a partire dal 12 luglio 2021, devono eseguire immediatamente un test COVID-19 a proprie spese al valico di frontiera le persone che entrano nella Repubblica di Lettonia attraverso i valichi terrestri di Grebņeva e Terehova (confine Lettonia- Federazione Russa) e di Pāternieki e Silene (Lettonia- Bielorussia) che non possono presentare un certificato di vaccinazione digitale dell’UE interoperabile, test, certificazione di avvenuta guarigione o, fino al 1° settembre 2021, altro documento valido rilasciato in uno Stato membro dell’Unione Europea, in un paese dello Spazio economico europeo, nella Confederazione Svizzera o nel Regno Unito che certifica che sono stati vaccinati, guariti o testati al COVID-19.
Liechtenstein – Il Governo, in risposta alla pandemia da coronavirus (COVID-19), ha introdotto misure di contenimento in particolare in tema di ingresso nel Paese dall’estero.
La Svizzera si occupa dell’immigrazione e delle questioni doganali per il Liechtenstein ed i requisiti di ingresso nel Paese sono gli stessi della Svizzera. La frontiera tra la Svizzera e il Liechtenstein è aperta. Si consiglia dunque di consultare anche le scheda Svizzera e Austria. Chi proviene da un “paese ad alto rischio” al di fuori dell’area Schengen è sottoposto alla quarantena di 10 giorni: la lista dei Paesi considerati ad alto rischio è aggiornata dall’Ufficio Federale della sanità Pubblica svizzero e consultabile a questo link. I viaggiatori provenienti da “paesi ad alto rischio” devono comunque compilare un modulo svizzero online per la ricerca di contatti prima di entrare nel Liechtenstein (selezionando “solo in transito”), disponibile su questo sito.
Lituania – OBBLIGHI GENERALI Per l’ingresso in Lituania, tutti i viaggiatori devono compilare online, nelle 48 ore prima della partenza (e non prima), il modulo reperibile al link e presentare al vettore, prima dell’imbarco, il relativo codice QR oppure, in caso di viaggio con un proprio mezzo di trasporto, presentarlo al punto di frontiera o di controllo. DOCUMENTI RICHIESTI PER L’INGRESSO NEL PAESE Dal lunedì 2 agosto 2021 Italia è entrata nella zona rossa. All’arrivo in Lituania è obbligatorio: presentare un certificato che attesti il risultato negativo di un tampone molecolare/PCR o antigenico, effettuato entro e non oltre le 72 ore (per test molecolare) o 48 ore (per test antigenico) prima dell’ingresso in Lituania. Il test deve essere in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea. Non è più possibile effettuare il test in loco all’arrivo. Solo coloro che arrivano in Lituania con un proprio mezzo di trasporto possono effettuare il test in Lituania registrandosi per tale test entro 24 ore; osservare un isolamento di 10 giorni, che può essere abbreviato in caso di esito negativo di un tampone molecolare effettuato il 7mo giorno che può essere prenotato tramite registrazione sul sito web www.1808.lt, attraverso il numero di telefono 1808 (dall’estero +370 66 01 1808), oppure nei laboratori privati. È prevista l’esenzione dall’obbligo di presentazione del test e di isolamento nel caso in cui si soddisfino una delle due seguenti condizioni: a) presentazione di certificato di una struttura sanitaria che confermi l’avvenuta guarigione dal COVID-19, accompagnato dal risultato del relativo test, effettuato per confermare la negativizzazione del paziente. Affinché il certificato di guarigione sia valido, non devono essere trascorsi più di 180 giorni dal risultato del primo test positivo; b) presentazione di un certificato di vaccinazione rilasciato dal paese di provenienza o di un certificato di vaccinazione internazionale che attesti che la vaccinazione è stata effettuata con uno dei vaccini anti COVID-19 registrati nel Registro dei medicinali dell’Unione Europea, in base allo schema di vaccinazione approvato dall’autorità competente del paese di vaccinazione e che siano trascorsi almeno 14 giorni dopo la vaccinazione. I risultati del test COVID-19 e i documenti comprovanti la vaccinazione o l’avvenuta guarigione devono essere presentati in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea. Si consiglia comunque di verificare preventivamente con le compagnie di trasporto. FRONTIERE TERRESTRI Per quanto riguarda le frontiere terrestri, alcuni punti di frontiera sono chiusi (con la Bielorussia e la regione di Kaliningrad). ALTRE INFORMAZIONI UTILI Dal 1 luglio 2021 è in vigore lo stato di emergenza. Tutte le informazioni in merito al Covid-19 sono reperibili sul sito. Nella sezione “News” di tale sito viene pubblicata in inglese la lista dei Paesi maggiormente colpiti dal Covid-19. Tale lista ogni venerdì viene pubblicata dal Ministero della Salute lituano ed entra in vigore il lunedì successivo. Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell’Ambasciata d’Italia a Vilnius.
Lussemburgo – Alla luce del netto miglioramento del quadro epidemiologico locale, il Governo lussemburghese ha progressivamente allentato le diverse misure di contenimento via via adottate nei mesi precedenti, rimuovendo completamente il coprifuoco nazionale (in vigore dalle ore 24.00 alle ore 06.00) a partire dal 13 giugno 2021, salvo ulteriori variazioni in base all’andamento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nel Paese.
Malta – Il 14 luglio è entrata in vigore una nuova normativa ( L.N.299 del 2021; L.N. 300 del 2021; L.N. 301 del 2021) che consente l’ingresso a Malta dai Paesi inseriti in lista Ambra/rossa (inclusa l’Italia) su condizione delle seguenti disposizioni: 1) la presentazione di un certificato EU Covid-19 che attesti il completamento, da almeno 14 giorni, del ciclo vaccinale contro il Covid-19. 2) L’obbligo di quarantena di 14 giorni per coloro che non sono in possesso del certificato EU Covid-19 in un albergo indicato dalle Autorità sanitarie maltesi. Le spese del vitto saranno a carico dell’interessato. 3) ai fini dell’ingresso a Malta, le persone che non possono essere vaccinate per ragioni di salute dovranno comunicare direttamente con le Autorità sanitarie maltesi, chiedendo espressa autorizzazione all’ingresso attraverso l’indirizzo e-mail: covid19.vetting@gov.mt ; 4) i bambini tra i 5 e gli 11 anni potranno accedere a Malta solo se accompagnati da genitori/tutori legali completamente vaccinati, presentando un test PCR negativo svolto entro le 72 ore precedenti all’ingresso sul territorio maltese; 5)I bambini sotto i cinque anni sono esenti dall’obbligo di essere in possesso di un certificato EU Covid-19 o un test PCR negativo. Si fa presente che i minori non accompagnati non potranno entrare nel Paese. 6) I residenti a Malta, il cui rientro era già stato programmato prima dell’entrata in vigore di questa normativa, potranno non essere in possesso di un certificato EU Covid-19 ma dovranno presentare un test PCR negativo svolto entro le 72 ore precedenti all’ingresso sul territorio maltese ed ottenere un’autorizzazione all’ingresso scrivendo a covid19.vetting@gov.mt
Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito maltese. Per accedere alle liste ambra/rossa aggiornate ed alle relative disposizioni per l’ingresso nel Paese visitare: https://www.visitmalta.com/en/covid-19/ oppure https://www.maltairport.com/covid19/arrival/#TB
Monaco – Tutti i viaggiatori di età superiore ai 6 anni in ingresso nel Principato e in provenienza da un Paese classificato in zona “verde” (tra cui l’Italia) sono tenuti a presentare uno dei tre seguenti documenti:
risultato negativo di un test PCR o antigenico eseguito nelle 72 ore precedenti l’ingresso nel Paese;certificato che attesti il completamento del ciclo vaccinale;certificato che attesti la guarigione da Covid-19, ovvero un test molecolare positivo rilasciato da almeno 11 giorni e non superiore ai 6 mesi. Sono esentati dall’obbligo di presentare la documentazione sopra menzionata, fra gli altri, i Residenti in Provincia di Imperia, i lavoratori frontalieri e i titolari di società che hanno sede all’estero che si devono recare nel Principato per eseguire prestazioni di cui l’urgenza o la frequenza risultano incompatibli con l’esecuzione di un test PCR o antigenico. Qualora non vengano rispettate le modalità di ingresso sopra menzionate, sarà richiesto l’obbligo di quarantena. Per ulteriori informazioni , comprese le disposizioni di ingresso per i viaggiatori provenienti dai Paesi classificato in zona “gialla” o “rossa”, si rimanda al sito del Governo del Principato di Monaco
Riguardo gli ingressi da Paesi extra-UE/Schengen/SEE-EFTA e i transiti sul territorio polacco, si veda il sito Viaggiare Sicuri. TRANSITI Il transito sul territorio polacco di cittadini UE che debbano far rientro al proprio luogo di residenza o domicilio in un altro Paese dell’Unione, è consentito senza particolari formalità. Inoltre, si segnala che è ammesso l’ingresso da Paesi Extra -UE/Extra Schengen/Extra SEE-EFTA in Polonia, anche in esenzione dalla quarantena, degli stranieri che viaggiano in aereo e che, dopo essere arrivati in Polonia, rimangono sul territorio polacco al massimo 24 ore e siano in possesso di un biglietto aereo che conferma la loro partenza dalla Polonia entro 24 ore dall’arrivo sul territorio polacco. Le misure in questione sono oggetto di continui aggiornamenti, per i quali si consiglia di consultare il sito dell’Ambasciata d’Italia a Varsavia e il sito ufficiale del Governo polacco.
Portogallo – Dal 23 agosto 2021 vige in Portogallo lo stato di contingenza. L’imbarco dei passeggeri di voli in partenza dall’Italia con destinazione o scalo in Portogallo continentale è consentito solo dietro presentazione al vettore, al momento della partenza, di uno dei seguenti documenti: 1) Certificazione Digitale COVID UE da cui risulti che la persona abbia completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni o che sia guarita entro 180 giorni a partire dal tampone molecolare positivo; 2 )la prova con esito negativo del test molecolare (TAAN) realizzato entro le 72 ore precedenti l’ora dell’imbarco, o, in alternativa del test antigenico (TRAg) con esito negativo realizzato nelle 48 ore precedenti l’ora dell’imbarco. All’arrivo in territorio nazionale continentale, il risultato del test potrebbe essere richiesto anche dalla Polizia di Pubblica Sicurezza o dal Servizio Stranieri e Frontiere (SEF). I bambini di età inferiore ai 12 anni sono esenti dal presentare i suddetti documenti. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito di immigrazione portoghese e sul sito dell’aeroporto di Lisbona.
PASSEGGERI IN TRANSITO I passeggeri provenienti da Sudafrica, Brasile, India, Nepal e Regno Unito devono rispettare, dopo l’ingresso nel Portogallo continentale, un periodo di isolamento di 14 giorni. Eccezioni e altre informazioni sul sito Viaggiare sicuri.
DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO ALLE AZZORRE: l’ingresso è concesso per viaggi essenziali e non essenziali dietro presentazione di Test molecolare (RT-PCR o equivalente test NAAT) – 72 ore prima dell’imbarco, o Certificato COVID Digitale dell’UE. I passeggeri possono fare il test gratuitamente all’arrivo e attendere il risultato in isolamento precauzionale (risultato disponibile in 12 – 24 ore). I bambini di età inferiore ai 12 anni non devono presentare il test. Tutti i viaggiatori sono tenuti a compilare preventivamente un questionario, disponibile su mysafeazores.com. Per maggiori informazioni sulla situazione epidemiologica e per le misure in vigore localmente si prega di consultare il sito covid19.azores.gov.pt e il sito www.visitazores.com.
DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO A MADEIRA: l’ingresso è concesso per viaggi essenziali e non essenziali dietro presentazione di test molecolare (RT-PCR o equivalente test NAAT) – 72 ore prima dell’imbarco, o Certificato vaccinale (2 dosi, 14 giorni prima dell’ingresso in Portogallo), o Certificato COVID Digitale dell’UE
Le Autorità ceche prevedono la possibilità di effettuare il tampone entro 5 giorni dall’arrivo, ma si sconsiglia di seguire questa procedura, perché molto spesso le compagnie aeree richiedono comunque il tampone per consentire l’imbarco (consultare pertanto sempre la compagnia aerea per verificare gli adempimenti necessari prima dell’imbarco). Inoltre, effettuare il tampone in Repubblica ceca potrebbe essere molto più costoso che in Italia. Sul sito del Ministero della Salute ceco è possibile individuare un laboratorio di analisi dove effettuare un test antigenico e PCR. Il Ministero della Salute ceco ha messo a disposizione una linea telefonica dedicata, anche in inglese, attiva nei giorni feriali dalle 08.00 alle 19.00 e, durante il fine settimana, dalle 09.00 alle 16.30, raggiungibile al 1221 (chiamando dalla Repubblica Ceca), oppure al +420 226 20 1221 (chiamando dall’estero). TRANSITO ATTRAVERSO LA GERMANIA, L’AUSTRIA E LA SVIZZERA – Per informazioni sul transito attraverso la Germania, l’Austria e la Svizzera consultare rispettivamente www.amberlino.esteri.it, www.ambvienna.esteri.it e www.ambberna.esteri.it. Si consiglia, in ogni caso, di non effettuare soste durante il transito attraverso la Germania, l’Austria e la Svizzera.
b) finalizzati allo svolgimento di attività sportiva agonistica autorizzata (allenamenti e competizioni);
c) per la visita alle seconde case di proprietà;
d) per il ricongiungimento del coniuge/partner;
e) per l’acquisito di beni di prima necessità e/o per quelli non disponibili nel proprio luogo di residenza.
Slovacchia – Tutti coloro che arrivano in Slovacchia devono registrarsi sul sito ed essere in possesso del documento comprovante tale registrazione. La regola generale impone l’isolamento domiciliare obbligatorio di 14 giorni. L’isolamento domiciliare può terminare prima dei 14 giorni d’ordinanza a seguito dell’esito negativo del test PCR effettuato non prima del quinto giorno dopo ingresso nel Paese. A partire dal 9 luglio 2021, e’ possibile evitare il predetto isolamento domiciliare se si è vaccinati. Ai sensi della normativa slovacca, aggiornata al 16 luglio 2021, si considerano vaccinate le persone: – almeno 14 giorni, ma non più di 12 mesi, dopo l’applicazione della seconda dose del vaccino a due richiami; – almeno 21 giorni, ma non più di 12 mesi, dopo l’applicazione della prima dose di vaccino monodose; – almeno 14 giorni, ma non più di 12 mesi, dopo l’applicazione della prima dose di vaccino, se la prima dose è stata somministrata nell’intervallo di 180 giorni dal superamento della malattia COVID-19. La Slovacchia rilascia e riconosce i certificati Covid digitali UE.
Slovenia – Dal 14 giugno 2021 la Slovenia consente l’ingresso anche per i viaggi non essenziali (anche i viaggi turistici). Dal 15 luglio 2021 la classificazione slovena di Paesi/regioni in liste a colori non e’ piu’ in vigore e l’ingresso in Slovenia senza obbligo di quarantena, e’ consentito a coloro che sono muniti di certificato che attesti alternativamente: risultato negativo di test PCR eseguito entro le 72 ore precedenti o di test rapido/HAG effettuato entro le 48 ore precedenti; certificato di guarigione; certificato di vaccinazione (Certificato Verde UE cartaceo o digitale) o certificato di vaccinazione dopo guarigione. In mancanza di certificato, la persona sarà sottoposta a quarantena domiciliare di dieci giorni (purche’ dimostri di avere un luogo in cui trascorrere tale periodo). Eccezioni alle suddette disposizioni sono applicate a: autotrasportatori; coloro che transitano con uscita dal Paese entro 12 ore dall’ingresso, a condizione di poter accedere senza problemi al successivo Paese di transito o destinazione; minori che non abbiano compiuto 15 anni di età; proprietari di terreni al confine; lavoratori transfrontalieri residenti entro 10 km dal confine; accompagnatore di minore che non abbia compiuto 15 anni che si reca a scuola e attraversa il confine entro due ore dal primo passaggio; le persone che hanno una visita medica urgente e lasciano la Slovenia immediatamente dopo la sua conclusione. Dal 12 settembre 2021 anche chi transita in Slovenia per recarsi in altri Paesi (ad esclusione degli autotrasportatori) dovrà presentare la certificazione descritta sopra. Maggiori dettagli nel sito dell’Ambasciata d’Italia a Lubiana e in quello del Governo Sloveno. E’ in vigore l’obbligo di compilazione del Digital Passenger Locator Form per chi entra nel Paese in aereo o in nave.
Certificati accettati: – Test PCR eseguito in Paesi UE/Schengen, Australia, Israele, Canada, Nuova Zelanda, Russia, Serbia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati Uniti d’America, Turchia, e presso i posti di blocco sui collegamenti aerei per il trasporto aereo internazionale; – Test rapido HAG eseguito in Paesi UE/Schengen, Australia, Israele, Canada, Nuova Zelanda, Russia, Serbia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati Uniti d’America, Turchia e presso posti di blocco sui collegamenti aerei per il trasporto aereo internazionale, ed indicato nell’elenco congiunto dei test antigenici rapidi. Sono validi i test HAG di tutti i produttori dell’elenco, indipendentemente dal colore con cui sono contrassegnati (giallo o bianco); – certificato di guarigione rilasciato in Paesi UE/Schengen, Australia, Israele, Canada, Nuova Zelanda, Russia, Serbia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati Uniti d’America, Turchia e presso i posti di blocco sui collegamenti aerei per il trasporto aereo internazionale.
A partire dal 28 aprile 2021 è stata disposta la rimozione dei posti di controllo ai valichi di confine stradali con l’Italia e l’Austria, e dal 22 maggio di quelli con l’Ungheria. Gli assembramenti sono permessi fino a 50 persone, a meno che non siano familiari stretti o membri dello stesso nucleo familiare. E’ stato reintrodotto l’obbligo di mascherina per gli eventi pubblici all’aperto, mantenendo comunque l’obbligo di presentare referto negativo di test o green pass vaccinale. Dettagli sulle misure di contenimento nel sito. Per semplificare il viaggio in Slovenia, la Polizia ha predisposto l’app Ingresso in Slovenia (utilizzo facoltativo).
2. certificato che attesti di essersi sottoposti a un test negatività al COVID-19 realizzato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale. I test ammessi sono quelli di natura molecolare e antigenici (test rapidi) riconosciuti dall’Unione europea. Il documento deve includere almeno i seguenti dati: nome e cognome dell’interessato, data di estrazione del campione, tipo di test realizzato, Paese che ha emesso il certificato; oppure
3. certificato di guarigione dal COVID-19, emessoi almeno 11 giorni dopo il primo test positivo e con validità di 180 giorni dalla data di estrazione del campione. Il documento deve includere almeno i seguenti dati: nome e cognome dell’interessato, data del test diagnostico positivo e di quello negativo, tipo di test realizzato, Paese che ha emesso il certificato.
Avviso del 3 settembre: L’evoluzione della situazione epidemiologica da COVID-19 in Comunita’ Autonome Catalogna e Valencia puo’ causare rallentamenti nell’individuazione, da parte delle competenti Autorita’ sanitarie, di strutture ricettive per consentire ai turisti stranieri di svolgere il previsto periodo di isolamento in caso di positivita’. Le strutture disponibili risultano limitate nel numero e nelle capacita’ di accoglienza. Prima di intraprendere un viaggio verso queste destinazioni, si raccomanda di pianificarne attentamente ogni aspetto, di mantenersi informati sull’andamento della curva epidemiologica e di munirsi di adeguata copertura assicurativa, tenuto conto del rischio di risultare positivi o di venire a contatto con persone positive al Covid-19, con conseguente obbligo di quarantena in loco
Svezia – Dal 1 luglio 2021, in ottemperanza al Regolamento UE sul certificato digitale COVID dell’UE, saranno accettate le Certificazioni Digitali Covid UE, che contengano l’indicazione di aver ricevuto almeno una dose del vaccino oppure di guarigione dal Covid o, in alternativa, un certificato di negatività al Covid effettuato tramite tampone antigenico/rapido o molecolare/PCR entro le 72 ore dall’ingresso nel Paese se si proviene da un paese UE+ ed entro le 48 ore se si proviene da un Paese extraeuropero. Se non si dispone della Certificazione Digitale Covid UE, è necessario esibire uno fra i seguenti documenti:
– Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Serbia, Ucraina
Attenzione, però:
1. Per il rientro DA questi Stati, si veda successivamente il paragrafo “INGRESSI IN ITALIA”.
3. La Farnesina raccomanda: “Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario. In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l’ingresso/rientro in Italia, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova. Tali procedure interessano, secondo la normativa locale, anche i cosiddetti “contatti” con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali e a cui non è consentito spostarsi. Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19”.
In particolare (dati aggiornati al 10 settembre):
Albania – A partire dal 6 settembre 2021: Le persone in ingresso o in transito in Albania (ad eccezione dei minori fino ai 6 anni d’età) dovranno essere munite di uno dei seguenti documenti: 1. passaporto vaccinale (dal quale risulti che la data del completamento della vaccinazione sia almeno due settimane prima della data di ingresso in Albania); 2. test PCR effettuato entro 72 ore o test rapido antigenico effettuato entro 48 ore dall’ingresso in Albania; 3. certificato di guarigione attestante l’avvenuto superamento dell’infezione da SARS-COV 2 rilasciato non oltre i sei mesi precedenti l’ingresso in Albania. Per un approfondimento, si rimanda a questo sito . Dal 1° settembre 2021, è in vigore un coprifuoco dalle 23.00 alle 6.00 del mattino, con eccezioni solo per spostamenti dovuti a lavoro, emergenze o motivi di salut
Bosnia Erzegovina – A partire dal 12 giugno 2021, l’ingresso dei cittadini stranieri in Bosnia Erzegovina è condizionato alla presentazione, alle Autorità di frontiera, alternativamente: – dei risultati di un test PCR o antigenico rapido per il virus COVID-19 che attesti la negatività dell’individuo, non più vecchio di 48 ore; – di un certificato che attesti che l’individuo ha ricevuto la seconda dose di vaccino COVID-19 (o una dose nel caso in cui si tratti di un vaccino a dose unica) almeno 14 giorni prima dell’arrivo in Bosnia Erzegovina; – di un certificato rilasciato da un medico attestante che l’individuo ha superato la malattia da COVID-19 nel periodo compreso tra i 14 e i 180 giorni antecedenti all’arrivo in Bosnia Erzegovina. Sono esentati dagli obblighi di cui sopra alcune specifiche categorie, tra cui: i cittadini di Serbia, Croazia e Montenegro, i diplomatici ed i funzionari di Ambasciate ed Organizzazioni Internazionali accreditati nel Paese, lo staff EUFOR/NATO ed il personale militare dei Paesi del Patto Atlantico, i trasportatori merci e gli equipaggi. Sono parimenti esentati dagli obblighi di cui sopra i cittadini stranieri residenti in Bosnia Erzegovina che rientrano nel Paese dopo aver soggiornato in Serbia, Croazia e Montenegro per un periodo non superiore alle 48 ore, ed i bambini minori di 7 anni che viaggiano con i propri genitori o tutori legali (a patto che gli stessi siano in possesso di test PCR o antigenico negativo, certificato di vaccinazione o certificato sanitario relativo alla pregressa malattia da COVID, come sopra descritto). E’ consentito l’ingresso nel Paese con il passaporto o la carta di identità (elettronica o cartacea) valida per l’espatrio. La data di scadenza dei documenti deve eccedere di almeno 3 mesi il periodo previsto di soggiorno in Bosnia Erzegovina. Il transito è in ogni caso consentito per il ritorno al proprio Paese di abituale residenza. L’attraversamento della striscia di Neum è in ogni caso consentito a patto di non sostare nel territorio della Bosnia Erzegovina e di raggiungere la frontiera nel più breve tempo possibile. Si raccomanda a tutti i connazionali che entrano nel Paese di adeguarsi e rispettare le norme di sicurezza e le indicazioni delle Autorità locali in materia sanitaria. Per maggiori informazioni relativamente alle modalità di ingresso in Bosnia Erzegovina, si raccomanda di visitare il sito web della Polizia di Frontiera statale, all’indirizzo. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito dell’ Ambasciata d’Italia a Sarajevo.
Gibilterra – Le disposizioni per l’ingresso a Gibilterra variano a seconda dei Paesi di provenienza, classificati, a seconda dell’incidenza dei contagi da COVID-19, in tre categorie, verde, gialla e rossa. L’Italia è al momento compresa nella lista gialla. Per i viaggiatori vaccinati, che nei 10 giorni precedenti l’ingresso nel paese hanno soggiornato in un paese della lista gialla, sono applicate le stesse regole dei viaggiatori vaccinati provenienti da un paese della lista verde. I viaggiatori non vaccinati devono presentare all’ingresso il risultato negativo di un test COVID rapido effettuato entro le 48 ore precedenti il volo. Devono inoltre effettuare un test COVID-19 PCR all’ingresso, auto isolarsi per un periodo di 5 giorni al termine del quale dovranno ripetere un ulteriore test PCR. Per i viaggiatori provenienti da Paesi della lista verde e rossa si veda il sito Viaggiare Sicuri. Per maggiori informazioni, comprese quelle relative ai test ai test da effettuare prima dei voli per Gibilterra, si rimanda al sito del Governo di Gibilterra.
Kosovo – Sono aperti tutti i valichi di frontiera terrestre, così come l’aeroporto di Pristina. Per chi arriva dall’estero è obbligatorio presentare un certificato che attesti, alternativamente: a) di aver ricevuto almeno una dose di vaccino; b) di essere negativi al covid a seguito di test antigenico (realizzato nelle ultime 48 ore) o molecolare (realizzato nelle ultime 72 ore); c) di aver superato la malattia e di avere gli anticorpi (documento emesso massimo 30 giorni prima dell’arrivo nel Paese). Sono esonerati da tale misura: i viaggiatori in transito nel Paese per meno di 3 ore, inclusi i trasportatori; i viaggiatori in transito nel Paese per meno di 5 ore con autobus organizzato o linea di transito internazionale regolare; il personale diplomatico accreditato; i minori di 18 anni. Per quanto riguarda le misure interne, fino al 13 settembre 2021 è stato ristabilito il coprifuoco notturno (dalle 22.00 alle 05.00). Per maggior informazioni si raccomanda di visitare l’apposita pagina dell’Ambasciata d’Italia a Pristina.
Macedonia del Nord – A partire dal 1 settembre 2021, a tutti i maggiorenni che si recano in Macedonia del Nord, è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti documenti: – certificato che attesti il completamento del ciclo vaccinale; – test PCR negativo non più vecchio di 72 ore; – test antigenico negativo non più vecchio di 48 ore; – certificato di guarigione avvenuta negli ultimi 45 giorni. Si raccomanda di avere la documentazione elencata anche in lingua inglese. In assenza dei certificati sopra elencati i viaggiatori in ingresso dovranno osservare un isolamento fiduciario, a proprie spese, di 7 giorni. Tale periodo di autoisolamento può essere interrotto dopo il 5o giorno dietro esibizione di un test PCR negativo. Ai viaggiatori in transito non è richiesta la documentazione di cui sopra, se lasciano il Paese entro 5 ore dall’ingresso.
Montenegro – Dal 14 settembre 2021, sarà consentito l’ingresso in Montenegro per i cittadini montenegrini e per gli stranieri soltanto qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: – che siano trascorsi 14 giorni dall’inoculazione della seconda dose dei vaccini che presuppongono la somministrazione di due dosi o dall’inoculazione dell’unica dose prevista; – che si possieda un test PCR negativo (effettuato da un massimo di 72 ore); – che si possieda un test PCR con esito positivo non anteriore a 14 e non più vecchio di 180 giorni (secondo le disposizioni adottate dal Montenegro tale certificazione equivale ad un certificato di avvenuta guarigione dal COVID); – che si possieda un test antigenico rapido negativo (effettuato da un massimo di 48 ore). In mancanza di una delle certificazioni sopra elencate, i cittadini montenegrini e gli stranieri con residenza anagrafica in Montenegro potranno comunque entrare in Montenegro osservando un periodo di autoisolamento di 14 giorni, che potrà essere interrotto il sesto giorno dalla data di ingresso nel Paese dietro presentazione di un test PCR negativo. Le persone di età inferiore ai 18 anni potranno entrare in Montenegro senza alcuna condizione. Per maggiori dettagli in merito alle nuove misure adottate a livello locale si invita a fare riferimento al sito dell’ Ambasciata d’Italia a Podgorica.
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – Ai viaggiatori che non abbiano ricevuto un ciclo completo di vaccinazione, il governo britannico richiede di osservare quattro adempimenti:
1) presentare il risultato negativo di un tampone COVID-19 effettuato nei tre giorni precedenti il giorno della partenza e che soddisfi i parametri specificati dal governo britannico;
2) compilare un formulario online (“travel locator form”) nei due giorni precedenti il giorno della partenza;
3) osservare un isolamento cautelare di durata ordinaria di 10 giorni (con modalità specifiche a seconda dei paesi visitati prima dell’arrivo nel Regno Unito);
4) sottoporsi a due tamponi di controllo, entro il 2° giorno e l’8° giorno dopo l’arrivo nel Regno Unito.
Dal 2 agosto 2021, i passeggeri in arrivo nel Regno Unito dall’Italia e da altre destinazioni classificate come a rischio medio (l’intera lista arancione britannica, ma non la Francia) che abbiano completato il ciclo di vaccinazione secondo quanto indicato qui (paragrafo “What counts as fully vaccinated”), possono beneficiare di procedure di ingresso semplificate. I viaggiatori dovranno sottoporsi ad un tampone pre-partenza (nei tre giorni precedenti il giorno del viaggio), ad un tampone di monitoraggio (entro il 2° giorno dopo l’arrivo, c.d. “day 2 test”) e dovranno compilare un passenger locator form (indicando lì gli estremi della prenotazione del “day 2 test” e dichiarando di aver completato un ciclo di vaccinazione), ma non dovranno più osservare un periodo di isolamento cautelare o sottoporsi ad un tampone di monitoraggio l’8° giorno. L’esibizione della certificazione verde / green pass europeo/app NHS sarà richiesta all’imbarco e ai controlli all’arrivo nel Regno Unito.
Per i minori che viaggiano al seguito di adulti doppi vaccinati in arrivo da Paesi in lista arancione sono previste le seguenti esenzioni:
– i bambini fino ai quattro anni saranno esentati da qualsiasi tampone e dall’obbligo di isolamento cautelare;
– per i bambini dai 5 ai 10 anni, sarà richiesto solo un tampone in occasione del 2° giorno dopo l’arrivo, ma non il tampone pre-partenza o il tampone dell’8° giorno;
– i minori dagli 11 ai 17 anni saranno esentati dall’obbligo di isolamento cautelare e dal tampone dell’8° giorno, ma dovranno sottoporsi a tampone pre-partenza e entro il 2° giorno dopo l’arrivo.
Serbia – L’ingresso in Serbia è consentito secondo le seguenti modalità: PER I CITTADINI STRANIERI È NECESSARIO, ALTERNATIVAMENTE: Test PCR negativo (o test antigenico, se la persona proviene dagli USA), non antecedente le 48 ore dall’ingresso;Certificato di vaccinazione completa rilasciato dalla Repubblica di Serbia, ovvero da uno Stato estero con il quale la Repubblica di Serbia ha concluso un accordo sul riconoscimento della vaccinazione (Grecia, Ungheria, Romania, Slovenia, Turchia, EAU, Repubblica Ceca) o con cui vi sia reciprocità di fatto nel riconoscimento del certificato di vaccinazione;Certificato di guarigione dal COVID-19 attestante che il titolare del documento è guarito ovvero gli è stato diagnosticato il virus, a condizione che dal primo test siano trascorsi non meno di 14 giorni o non più di sei mesi, rilasciato dalle competenti Autorità serbe ovvero dalle Autorità di uno Stato con cui la Serbia ha concluso un accordo di reciprocità o vi sia una reciprocità di fatto sul riconoscimento di questi certificati. Sono previste eccezioni, per le quali si rimanda a Viaggiare Sicuri. INGRESSO IN SERBIA PER MOTIVI D’AFFARI Dal 20 gennaio 2021 è in vigore un sistema facilitato per gli ingressi per motivi d’affari, che consente di effettuare il test COVID (test RT-PCR o un test antigenico per il virus SARS-CoV-2) direttamente in Serbia. Al fine di usufruire di questa procedura agevolata o per richiedere ulteriori informazioni, si prega di inviare – almeno 48 ore prima del previsto ingresso in Serbia – una richiesta via email alla Camera di Commercio serba all’indirizzo inocovid19@pks.rs, fornendo, in lingua inglese o serba, i dati richiesti su carta intestata aziendale (Per i dettagli consultare il sito dell’Ambasciata d’Italia a Belgrado). Il risultato del test deve essere effettuato entro 24 ore dall’ingresso in Serbia presso uno dei laboratori serbi accreditati elencati qui di seguito (link), che effettueranno un test antigenico rapido, e comunicato alla Camera di Commercio. La Camera stessa provvederà a informare tempestivamente la Polizia di confine per ottenere l’autorizzazione all’ingresso. Nel caso in cui la persona interessata non presenti un risultato negativo entro il termine di 24 ore dal momento dell’attraversamento dello stato frontiera o se il test sia positivo, la Camera ne informerà immediatamente l’ufficio competente per la sanità pubblica. I cittadini stranieri che entrino in Serbia per motivi d’affari potranno comunque avvalersi della possibilità di presentare in frontiera il risultato di un test PCR negativo risalente a non oltre le 48 ore precedenti l’ingresso. CITTADINI SERBI E ALTRE CATEGORIE Si veda sito Viaggiare Sicuri. Alle persone sprovviste di uno dei documenti di cui sopra, è fatto obbligo di rispettare la misura di quarantena domiciliare di 10 giorni dalla data di attraversamento del confine, segnalandosi all’ente di sanità pubblica territorialmente competente entro 24 ore dall’ora di attraversamento del confine di Stato (tramite applicazione elettronica sul sito).
Informazioni sempre aggiornate sono trovabili sul sito Viaggiare Sicuri, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri (www.viaggiaresicuri.it), che consigliamo caldamente di consultare prima di mettersi in viaggio. Si può anche utilizzare il questionario messo a punto dal Ministero degli Affari Esteri.
La Farnesina raccomanda: “Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario. In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l’ingresso/rientro in Italia, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova. Tali procedure interessano, secondo la normativa locale, anche i cosiddetti “contatti” con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali e a cui non è consentito spostarsi. Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19”.
1. Israele (compreso nella lista C)
1. Per il rientro in Italia DA Israele, si veda successivamente il paragrafo “INGRESSI IN ITALIA”.
2. Norme di entrata e uscita in Israele (aggiornate al 10 settembre).
INGRESSO: L’ingresso e il transito in Israele da parte di cittadini non israeliani non è consentito, salvo che il viaggiatore abbia: 1) una specifica autorizzazione rilasciata da parte delle Autorità israeliane, a meno che il viaggiatore sia titolare di carta d’identità israeliana (“teudat zeut”) o di visti di lungo periodo (B1 o A1, A2, A3, A4, A5). Per maggiori informazioni sulle procedure per richiedere un’autorizzazione all’ingresso in Israele, consultare questo link. 2) un test PCR negativo effettuato entro le 72 ore dalla partenza da presentare al vettore aereo prima dell’imbarco;
3) un’autocertificazione sanitaria ottenuta compilando online entro le 24 ore dalla partenza un “Entry Statement”; 4) un’assicurazione sanitaria che copra il rischio di malattia da COVID per tutto il periodo di permanenza in Israele.
Si ricorda, infine, che le Autorità israeliane potrebbero modificare ulteriormente le disposizioni relative agli ingressi nel Paese. Si raccomanda pertanto di monitorare costantemente il sito del Ministero della Salute israeliano e quello dell’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv, nonché il sito della propria compagnia aerea.
– Arabia Saudita, Armenia, Azerbaigian, Brunei, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Qatar, Singapore, Taiwan, Hong Kong e Macao
– Canada, Stati Uniti d’America
– Australia, Nuova Zelanda
1. Per il rientro DA questi Stati, si veda successivamente il paragrafo “INGRESSI IN ITALIA”.
3. La Farnesina raccomanda: “Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario. In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l’ingresso/rientro in Italia, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova. Tali procedure interessano, secondo la normativa locale, anche i cosiddetti “contatti” con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali e a cui non è consentito spostarsi. Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19”.
In particolare (dati aggiornati al 10 settembre):
Arabia Saudita. Dal 1 agosto 2021 le Autorità saudite hanno ripristinato il visto turistico, ottenibile attraverso il portale VisitSaudi, consentendo l’ingresso in Arabia Saudita a condizione di esibire: – un certificato di PCR test negativo eseguito nelle 72 ore precedenti l’imbarco sul volo; – un certificato di vaccinazione da Covid-19 rilasciato a seguito di somministrazione di cicli completi di vaccino riconosciuti dall’Arabia Saudita (due dosi di Pfizer, AstraZeneca o Moderna oppure una dose di Johnson & Johnson). Tutti i turisti in arrivo devono registrare la loro vaccinazione nel portale non più di 72 ore prima del loro arrivo previsto nel Regno. Il numero di registrazione rilasciato al termine di questa procedura viene verificato dalle compagnie aeree prima dell’emissione della carta d’imbarco e dalle autorità saudite all’arrivo. A seguire, sarà anche necessario scaricare e registrarsi sull’app “Tawakkalna”, richiesta anche per l’ingresso nei locali pubblici. Per i passeggeri internazionali in possesso di altro tipo di visto (ad esempio visto per affari), l’ingresso in Arabia Saudita sarà autorizzato secondo le seguenti condizioni: – certificato di PCR test negativo eseguito nelle 72 ore precedenti l’imbarco sul volo; – per i vaccinati: esenzione dalla quarantena, previa registrazione sul portale del certificato di vaccinazione riconosciuto dall’Arabia Saudita (due dosi di Pfizer, AstraZeneca oppure Moderna oppure una dose di Johnson & Johnson); – per i non vaccinati: quarantena obbligatoria di sette giorni a partire dall’ingresso sul territorio saudita da effettuarsi presso la città di arrivo; al termine del periodo di isolamento, occorre effettuare un nuovo esame PCR. In caso di esito negativo, l’isolamento può essere interrotto l’8° giorno. L’Autorità per l’aviazione civile saudita ha istruito le compagnie aeree di includere nel prezzo del biglietto aereo il costo per trascorrere il periodo di quarantena in una delle apposite strutture alberghiere indicate dal Ministero del Turismo saudita, nonché il costo dell’assicurazione sanitaria per l’eventualità di contagio. Per le ulteriori misure preventive da rispettare durante il soggiorno in Arabia Saudita si rimanda al sito dell’Ambasciata d’Italia a Riad.
Azerbaigian. Al fine di contenere la diffusione del COVID-19, le autorità locali hanno introdotto alcune misure restrittive per i viaggiatori in ingresso o in uscita dal Paese. Rimangono in vigore la sospensione di alcuni collegamenti aerei, marittimi e terrestri internazionali da/per l’Azerbaigian. Dal 6 settembre 2021, è stato ripristinato il diritto all’ingresso in Azerbaigian dei cittadini italiani o dei residenti stranieri di lungo periodo in Italia (inclusi gli apolidi). Per l’ottenimento di un visto di ingresso elettronico, è necessario collegarsi al portale ufficiale ASAN VIZA. INGRESSO Prima di imbarcarsi su un volo per l’Azerbaigian è necessario acquisire due documenti essenziali: 1. un certificato ufficiale (in lingua inglese e auspicabilmente con QR code) di completamento del ciclo vaccinale anti-COVID; 2. un certificato che comprovi l’effettuazione di un tampone PCR con esito negativo, nelle 72 ore precedenti il volo. E’ consigliabile munirsi di un certificato di negatività verificabile mediante codice QR, poiché i passeggeri che ne siano sprovvisti potrebbero essere sottoposti a controlli di sicurezza più prolungati e accurati. Non è più previsto l’autoisolamento all’arrivo nel Paese, ma chi presentasse sintomi assimilabili al COVID-19 potrebbe essere condotto in una struttura medica statale per svolgere accertamenti e un periodo di quarantena. USCITA I passeggeri in partenza dall’Azerbaigian necessitano di presentare all’imbarco un test PCR, con esito negativo, nelle 48 ore precedenti il volo. Si prega di consultare il sito dell’Ambasciata d’Italia a Baku per una lista delle cliniche della capitale in grado di effettuare tali test.
Brunei. Le Autorità sanitarie locali hanno introdotto misure restrittive sia per l’ingresso che per l’uscita dal Paese. Non è consentito l’ingresso e il transito nel Paese ai visitatori a breve termine. E’ possibile chiedere un Entry-Travel-Pass per motivi di lavoro, studio, trattamenti medici, ricongiungimenti familiari, o circostanze eccezionali. La domanda deve essere presentata da uno sponsor locale tramite il portale Entry Travel Pass almeno 8 giorni lavorativi prima della data prevista per il viaggio. 72 ore prima della partenza i viaggiatori sono tenuti ad effettuare un tampone SARS-COV-2 RT-PCR (in caso di impossibilità ad effettuare il test è possibile chiedere un’esenzione al Ministero della Salute: etp.health@moh.gov.bn). All’arrivo in Brunei i viaggiatori stranieri autorizzati sono tenuti a sostenere sia i costi del tampone, pari a 350 dollari del Brunei, che quelli dell’autoisolamento in una struttura designata, per un periodo dai 2 ai 14 giorni, in base alla valutazione sul rischio del paese di provenienza fatta dalle autorità locali. È responsabilità del viaggiatore o dell’agenzia di sponsorizzazione prenotare direttamente con gli albergatori e assicurarsi tale alloggio prima dell’arrivo. Il mancato rispetto dell’isolamento obbligatorio comporta una multa fino a $10,000 o un periodo di detenzione fino a 6 mesi o entrambe. I viaggiatori sono inoltre tenuti a scaricare l’App BruHealth prima di entrare nel paese. Ulteriori informazioni sulla documentazione da presentare sono disponibili qui. A partire dal 16 marzo 2020 si applica a tutti i cittadini e ai residenti il divieto di uscita dal Paese, con deroga per i seguenti casi: necessità di sottoporsi a urgenti cure mediche, partecipazione ad audizioni giudiziarie e continuazione degli studi all’estero. Le richieste per l’uscita dal Paese sono soggette all’approvazione dell’ufficio del Primo Ministro e devono essere presentate tramite questo form. Ulteriori informazioni sulla documentazione da presentare sono disponibili qui. In caso di difficoltà nell’utilizzo della procedura indicata, si prega di segnalarlo all’Ambasciata d’Italia a Singapore (contatti nella sezione Informazioni Generali di questa scheda). A partire dal 1 agosto 2021, oltre a tutti gli altri requisiti summenzionati, tutti i cittadini e i residenti del Brunei devono sottoporsi a vaccinazione contro il COVID-19 prima di uscire dal Paese. Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il sito del Ministero della salute Brunei , quello dell’ Ufficio del Primo Ministro e quello dell’ Agenzia per il Turismo.
Corea del Sud. Dal 1 aprile 2020 è in vigore la quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori in arrivo in Corea. Dall’8 gennaio 2021 tutti gli stranieri che entrano in Corea del Sud attraverso gli aeroporti del Paese (e a partire dal 15 gennaio 2021 dai porti sudcoreani) devono presentare la conferma dell’esito negativo del tampone PCR COVID-19 emessa entro le 72 ore precedenti la data di partenza. L’esito del test va presentato in inglese o in coreano, oppure con traduzione certificata in inglese. Tutti i viaggiatori, anche se asintomatici, sono sottoposti al test COVID-19 nelle apposite strutture sanitarie allestite presso il porto o l’aeroporto d’ingresso. Le persone risultate positive sono ricoverate per il trattamento in apposite strutture o sottoposte al monitoraggio presso un “Living Treatment Center” a seconda della gravita’ dei sintomi, mentre le persone risultate negative devono osservare l’autoisolamento monitorato di 14 giorni. I cittadini stranieri asintomatici in possesso di visti d’ingresso di lungo termine che hanno una residenza in Corea devono osservare la quarantena presso il proprio domicilio. I cittadini stranieri con visti di breve termine e tutti gli altri viaggiatori sprovvisti di un domicilio in Corea devono autoisolarsi nelle strutture indicate dalle autorità di immigrazione a spese proprie, che possono arrivare fino a 150.000 Won sudcoreani pari a circa 110 Euro al giorno. Sono previste eccezioni alla quarantena per visti diplomatici (A1), visti ufficiali (A2) e nel caso di presenza di specifici accordi bilaterali con il Paese di provenienza (A3). E’ inoltre possibile ottenere un apposito certificato (Isolation Exemption Certificate) per viaggi d’affari e visite accademiche o umanitarie da parte delle autorità diplomatico-consolari coreane competenti al rilascio del visto d’ingresso. È prevista l’esenzione dalla quarantena per i viaggiatori che abbiano completato il ciclo vaccinale in Corea e vi facciano rientro, ma solo alle condizioni elencate sul sito dell’Ambasciata d’Italia a Seoul. Dal 1 luglio 2021, alcune categorie limitate di viaggiatori che entrano in Corea dall’estero, in possesso di un certificato di immunizzazione con vaccini ricnosciuti dall’OMS, possono ottenere un certificato di esenzione dalla quarantena tramite l’Ambasciata di Corea o Consolato di Corea competente per il proprio luogo di residenza. La casistica è limitata e soggetta a condizioni categoriche, rispetto alle quali l’Ambasciata d’Italia a Seoul non svolge alcun ruolo. Le domande di esenzione e i relativi quesiti possono essere rivolti all’Ambasciata di Corea a Roma o al Consolato Generale di Corea a Milano. Maggiori informazioni sono reperibili sui rispettivi siti web: Ambasciata di Corea a Roma e Consolato Generale a Milano. Nei casi di deroga dall’obbligo di quarantena il viaggiatore è comunque sottoposto al test al COVID-19 all’arrivo nel Paese ed e soggetto al c.d. “monitoraggio attivo” attraverso la registrazione sulla Self-Analysis App e le telefonate a cadenza giornaliera da parte delle autorità sanitarie coreane. A partire dal 5 maggio 2021 è in vigore in Corea del Sud l’esenzione dalla quarantena per i viaggiatori che rientrano dall’estero e che hanno completato la vaccinazione in territorio coreano, seguendo la campagna vaccinale delle Autorità coreane. Non sono soggetti alla quarantena coloro che rimangono esclusivamente nell’area transiti dell’Aeroporto Internazionale di Incheon, ma una volta abbandonata tale area, anche soltanto per prelevare il proprio bagaglio, tutti i passeggeri sono sottoposti alle misure di quarantena. Tutti i cittadini stranieri che violano le suindicate disposizioni sono soggetti all’espulsione e al divieto d’ingresso in Corea. A partire dal 1° settembre 2021 la Repubblica di Corea ripristina l’esenzione dal visto per ingressi di breve durata, vigente sulla base del relativo accordo bilaterale del 1975 e temporaneamente sospesa a partire dallo scorso 13 aprile 2020.
Tra le misure adottate per contrastare la diffusione di COVID-19, le autorità coreane hanno disposto che, dal 1 giugno 2020, i residenti in Corea con visti di lungo periodo dovranno ottenere un permesso di re-ingresso dall’Ufficio Immigrazione di competenza qualora intendessero uscire dal Paese e poi rientrarvi.
Per chi arriva dall’Italia, al momento dell’arrivo in aeroporto, le Autorità giapponesi, oltre a prendere visione del test PCR effettuato all’estero entro le 72 ore dalla partenza del volo, effettueranno sul posto un test salivare. La procedura prevede di attendere in aeroporto il risultato del test. Una volta ottenuto il risultato, si può lasciare l’aeroporto e raggiungere il proprio domicilio, o altro luogo prescelto, per un periodo di autoisolamento di 14 giorni. Vige un divieto assoluto di utilizzo di mezzi pubblici per raggiungere il domicilio. Sono possibili noleggio automobili e prenotazione di servizio navette dedicate. Misure di quarantena e altre informazioni sul sito Viaggiare Sicuri.
Giordania. Per chi viaggia con mezzo aereo verso la Giordania, per ricevere la carta di imbarco è necessaria la registrazione sulla piattaforma (a seguito della quale si riceverà via mail un codice da mostrare al check-in) e compilare e consegnare al banco del check-in un formulario reperibile al seguente link. Per chi faccia ingresso in Giordania attraverso i punti di frontiera terrestri, occorre invece registrarsi sul portale, salvo che si sia in possesso di un certificato vaccinale rilasciato dal Ministero della Salute giordano. Sulle piattaforme sarà possibile anche inserire i dettagli di una eventuale vaccinazione effettuata che esenta dal tampone PCR in arrivo. Sono accettati vaccini effettuati in Arabia Saudita, Oman, Bahrain, Kuwait, Qatar, EAU, Tunisia, Marocco, USA, UK, Paesi dell’Unione Europea (inclusa l’Italia), Turchia, Cina, Corea del Sud, Taiwan, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Russia e Canada. Per i non giordani è richiesta l’assicurazione sanitaria che copra la durata del soggiorno. Qualsiasi viaggiatore che fornisca informazioni false o scorrette può essere soggetto a una multa fino a un massimo di 10.000 JOD. ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L’INGRESSO NEL PAESE A partire dal 20 gennaio 2021 è possibile fare ingresso nel Paese a condizione di: – disporre di un risultato negativo di un test PCR effettuato con esito negativo nelle 72 ore prima della partenza; – effettuare un secondo test PCR a proprie spese all’arrivo in aeroporto. Nel caso in cui entrambi i test PCR diano esito negativo, non sarà necessario sottoporsi ad isolamento dopo l’arrivo nel Paese. In caso di esito positivo, occorrerà trascorrere un periodo di 7 giorni di quarantena ed effettuare un ulteriore test a proprie spese al settimo giorno. I bambini sotto i 5 anni di età sono esentati dal PCR. Con particolare riferimento alla Zona Economica Speciale di Aqaba, a partire dal 1 luglio 2021, l’ingresso sarà possibile solo in presenza di una delle seguenti condizioni: a) certificato di vaccinazione completa; b) che siano trascorsi 21 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino e che non si sia posticipato l’appuntamento per la seconda dose (condizione valida per chi si vaccina in Giordania); c) test PCR negativo effettuato nelle 72 ore precedenti l’arrivo per le persone con più di 6 anni. COLLEGAMENTI AEREI E FRONTIERE TERRESTRI L’aeroporto internazionale di Amman e i valichi di frontiera sono stati riaperti a partire dall’8 settembre 2020, nonostante l’effettiva operatività sia ancora limitata. Si segnala che le Autorità locali adottano un approccio particolarmente restrittivo non permettendo l’ingresso ai viaggiatori che intendano recarsi in Giordania al solo scopo di trascorrervi un periodo di 14 giorni, necessario ad entrare poi in Paesi terzi che non consentono l’ingresso diretto dall’Italia o da altro Paese di prima provenienza. Per quanto riguarda la possibilità di recarsi in Israele attraverso i valichi terrestri, si raccomanda di verificare in anticipo la fattibilità del passaggio e la documentazione necessaria con le Autorità israeliane. Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell’Ambasciata d’Italia ad Amman.
Libano. Tutti i passeggeri diretti in Libano eccetto i minori di 12 anni devono sottoporsi al test PCR (tampone Covid-19) nelle 96 ore precedenti l’ingresso nel Paese. È obbligatorio presentare all’imbarco il referto negativo (può essere richiesta la traduzione in inglese, francese o arabo), senza il quale il passeggero non viene accettato sul velivolo. Sono inoltre autorizzati all’imbarco i passeggeri muniti di certificato vaccinale COVID-19. È sempre consigliabile verificare i requisiti con la compagnia aerea, in particolare in caso di voli con scalo. Chiunque entri in Libano deve registrarsi sulla piattaforma. Una volta completata la registrazione, il passeggero riceverà un sms con le credenziali e il link per scaricare la APP CovidLebTrack. È richiesta ai passeggeri in arrivo la disponibilità di un’assicurazione sanitaria che copra i costi di un’eventuale terapia/ricovero per COVID-19 durante il soggiorno in Libano. Tutti i passeggeri in arrivo sono sottoposti a tampone in aeroporto e tenuti a rimanere in quarantena fino ai risultati (in linea di massima fino a 72 ore). Il luogo in cui trascorreranno la quarantena dovrà essere registrato sulla APP CovidLebTrack. In caso di tampone positivo, i passeggeri sono tenuti a seguire le procedure del Ministero della Salute libanese. Sono esentati dall’auto-isolamento personale diplomatico, delegazioni ufficiali, personale UNIFIL e persone munite di certificato vaccinale COVID-19. I test PCR in Libano sono disponibili presso diverse strutture a Beirut e in tutto il Paese. Lista indicativa. I passeggeri che abbiano assunto la seconda dose di vaccino COVID-19 almeno 15 giorni prima del viaggio, in provenienza da Europa, Asia, USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Egitto, Algeria, Marocco, Tunisia, sono esentati dall’effettuare il test PCR nel paese di partenza, ma devono eseguirlo all’Aeroporto di Beirut.
Qatar. A partire dal 12/07/2021 la possibilità di ingresso nel Paese è consentita anche ai cittadini stranieri temporanei e non residenti in Qatar per affari, turismo e visite famigliari. Per tutte le informazioni (provenienza da paesi in green e red list, titolari di permesso di soggiorno) si veda il sito Viaggiare Sicuri. In particolare, l’ingresso in Qatar a coloro che non sono in possesso di un permesso di soggiorno nel Paese è limitato esclusivamente a coloro che sono vaccinati con un vaccino riconosciuto in Qatar, una volta trascorsi 14 giorni dalla seconda dose (Pfizer BioNTech, Sinopharm, Moderna e Oxford-Astrazeneca) o dalla dose unica (Janssen/Johnson&Johnson). A partire da quel momento il vaccino è valido 12 mesi. Il certificato vaccinale deve specificare l’identità della persona (generalità corrispondenti al passaporto), il tipo di vaccino e il numero di serie, la data di somministrazione, logo e timbro dell’autorità competente. In partenza dall’Italia (yellow list) per il Qatar devono: 1. PROCEDURA OBBLIGATORIA: caricare almeno 12 ore prima della partenza sul portale la documentazione ufficiale richiesta (tra cui passaporto, PCR test negativo e certificato vaccinale) per ottenere l’autorizzazione al viaggio da presentare all’imbarco e alle Autorità all’arrivo in Qatar. All’arrivo all’aeroporto di Doha, la registrazione deve essere completata con il numero di visto emesso dall’immigration per l’ingresso nel Paese. Maggiori informazioni. 2. presentare PCR test al Covid-19 effettuato nel paese di partenza 72 ore prima dall’arrivo in Qatar. Si ricorda che in Italia è possibile fare il test sia in cliniche pubbliche che private. Per evitare inconvenienti, è più prudente richiedere il rilascio di un certificato di negatività in lingua inglese. Il test molecolare in Italia può essere effettuato in tutte le cliniche pubbliche e private autorizzate dalle Autorità sanitarie italiane. Il test antigenico non è accettato dal Qatar; 3. attivare l’Application Ehteraz (per tracciamento di spostamenti e contatti) su cellulare smartphone (Android 6 o superior/IOS 13.5 o superiore) e completare la procedura inserendo la SIM locale (Ooredu o Vodafone) all’arrivo all’aeroporto di Doha. Attenzione: i minori fino agli 11 anni di età non vaccinati se provenienti dall’Italia e da altri paesi in yellow list sono soggetti a quarantena in covid hotel di 7 giorni. I minori non vaccinati dai 12 ai 17 anni di età non possono fare ingresso nel paese. Si informa che, per tutte le categorie sopraelencate, all’arrivo all’aeroporto di Doha le Autorità sanitarie locali si riservano la possibilità di sottoporre a campione a test PCR a mezzo tampone specialmente (ma non esclusivamente) coloro che manifestano sintomi da Covid-19 e coloro che provengono da Paesi con elevato numero di infezioni.
Hong Kong e Macao. Per tutte le informazioni, si veda il sito Viaggiare Sicuri.
Australia. Da marzo 2020 i confini dell’Australia sono chiusi, sia in ingresso che in uscita, non solo per i viaggiatori e gli stranieri residenti permanenti, ma anche per i cittadini australiani. La misura continua ad essere in vigore e viene rinnovata con cadenza trimestrale, attualmente fino al 17 settembre 2021. Nel maggio scorso il Governo australiano ha indicato, in sede di presentazione del bilancio federale, una riapertura delle frontiere non prima del secondo semestre 2022. L’ingresso nel Paese è al momento limitato a pochissime categorie, principalmente per ragioni compassionevoli o a persone in possesso di “critical skills” in settori considerati di interesse nazionale dalle Autorita’ australiane (ad esempio legati al contrasto della pandemia), con valutazioni effettuate caso per caso. Altre informazioni sul sito Viaggiare Sicuri.
Nuova Zelanda. In risposta all’emergenza sanitaria COVID-19, le frontiere della Nuova Zelanda continuano ad essere chiuse, tranne che per i cittadini neozelandesi, gli stranieri residenti permanenti ed i viaggiatori provenienti dall’Australia e dalle Isole Cook. Limitatissime eccezioni al divieto di ingresso nel Paese sono accordate ai lavoratori “critici” e casi di natura umanitaria. Tutti i viaggiatori ammessi all’ingresso in Nuova Zelanda – ad eccezione di coloro che provengono dall’Australia o le e vi abbiano risieduto per i 14 giorni antecedenti il viaggio – devono osservare 2 settimane di quarantena obbligatoria in strutture gestite dal Governo neozelandese. Altre info sul sito Viaggiare Sicuri.
– motivi di salute;
– motivi di studio;
– assoluta urgenza;
– rientro presso il domicilio, l’abitazione o la residenza propria o di persona, anche non convivente, con cui vi sia una relazione affettiva stabile e comprovata.
Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo verso Paesi dell’Elenco E.
Ricordiamo che il consueto punto di riferimento per ogni comunicazione è il sito Viaggiare Sicuri, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri (www.viaggiaresicuri.it), che consigliamo caldamente di consultare il sito prima di mettersi in viaggio; la situazione può essere diversa per gli italiani che sono residenti nei vari Paesi all’estero, per i quali i provvedimenti cambiano da Stato a Stato.
INGRESSI IN ITALIA
A partire dal 24 maggio 2021, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del 14 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia, per una qualsiasi durata e attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare un Modulo per la Localizzazione in formato digitale, denominato anche Passenger Locator Form digitali (dPLF).
Si tratta di moduli con cui vengono raccolte le informazioni di contatto e le specifiche sull’indirizzo della loro permanenza in territorio nazionale per permettere all’Autorità Sanitaria italiana di contattarli tempestivamente qualora esposti ad una malattia infettiva diffusiva. In caso di viaggio in aereo, sarà compito del vettore verificare l’avvenuta compilazione del dPLF prima dell’imbarco del passeggero. La mancata compilazione comporterà il diniego all’imbarco. Per maggiori informazioni, si raccomanda di consultare le Ordinanze su citate, il sito web del Ministero della Salute e le compagnie aeree interessate. Il dPLF andrà inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo.
– collegarsi al sito https://app.euplf.eu;
– seguire la procedura guidata per accedere al dPLF;
– scegliere l’Italia come Paese di destinazione;
– registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta);
– compilare e inviare il dPLF seguendo la procedura guidata.
E’ emesso nella lingua nazionale del paese emittente ed in inglese – È gratuito – Ha un formato unico per tutti i Paesi che lo emettono.
NOTA BENE
In base all’ordinanza del 28 agosto, fino al 25 ottobre per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti (vedi elenco sopra), è obbligatorio:
– compilare e presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, un formulario on-line di localizzazione (denominato anche Passenger Locator Form digitali (dPLF) che potrà essere visualizzato sul proprio dispositivo mobile o stampato, in versione cartacea.
– presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, la certificazione verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 , o altra certificazione equipollente, da cui risulti, alternativamente:
– avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
– effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
– Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di cinque (5) giorni, presso l’abitazione o la dimora, informando il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio;
– Effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario.
Sono previste deroghe a tali obblighi. Le deroghe sono riportate più avanti.
Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia.
– Isolamento
Da 0 a 17 anni (quindi fino a 18 anni non compiuti): esentati dall’isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato dall’isolamento perché in possesso di certificato di vaccinazione (o di un certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti).
1. Disciplina generale
Dal 31 agosto al 25 ottobre 2021 (fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti diversi in questo lasso di tempo), in base all’Ordinanza 29 luglio 2021 e Ordinanza 28 agosto 2021, all’ingresso/rientro in Italia, se nei quattordici (14) giorni precedenti si è soggiornato/transitato in un Paese dell’elenco D, è obbligatorio:
3 – Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica. Il termine è ridotto a quarantotto (48) ore per gli ingressi dal Regno Unito.
– Effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone, al termine dei cinque (5) giorni di isolamento.
2. Ingressi da Canada, Giappone, USA – Disciplina speciale (con certificato Verde Covid)
Se non si possiede una certificazione nei termini sopra indicati, si può comunque entrare/rientrare in Italia seguendo la disciplina generale (vedere paragrafo precedente) per ingressi/rientri dai Paesi dell’Elenco D.
Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia.
– Isolamento
Da 0 a 17 anni (quindi fino a 18 anni non compiuti): esentati dall’isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato dall’isolamento perché in possesso di certificato di vaccinazione (o di un certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti).
– INGRESSI IN ITALIA DA PAESI DELL’ELENCO E (tutti i Paesi tranne quelli in elenco C ed elenco D; per Brasile, India, Sri Lanka e Bangladesh si veda dopo)
All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è obbligatorio:
– Compilare un formulario on-line di localizzazione (denominato anche Passenger Locator Form digitali (dPLF); È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli.
– Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia preposto ai controlli, un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia.
– Sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente per attivare la sorveglianza) per un periodo di dieci (10) giorni, presso l’indirizzo indicato sul dPLF.
– Al termine dei dieci (10) giorni di isolamento fiduciario, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone.
– È consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione.
Attenzione: la norma non significa che ci sia reciprocità (ovvero, che i residenti in Italia possano liberamente recarsi in questi Paesi).
Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia.
– Isolamento
Da 0 a 17 anni (quindi fino a 18 anni non compiuti): esentati dall’isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato dall’isolamento perché in possesso di certificato di vaccinazione (o di un certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti).
– INGRESSI IN ITALIA DA BRASILE, INDIA, BANGLADESH, SRI LANKA
– a coloro il cui ingresso sia autorizzato dal Ministero della salute italiano, per inderogabili motivi di necessità, indipendentemente dalla residenza anagrafica;
– a coloro che debbano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;
– a coloro che facciano ingresso per motivi di studio, indipendentemente da cittadinanza e residenza anagrafica (Ordinanza 28 agosto 2021).
– il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 (centoventi) ore;
– i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
– compilare il necessario formulario digitale di localizzazione o l’autocertificazione;
– sottoporsi ad ulteriore test molecolare o antigenico, condotto a mezzo di tampone, all’arrivo in Italia, in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
– a coloro che, a prescindere dalla cittadinanza, intendano raggiungere il proprio luogo di residenza anagrafica stabilita in data anteriore al 28 agosto 2021 (Ordinanza 28 agosto 2021);
– a coloro che intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza anagrafica dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile.
Potrà essere consentito, inoltre, l’ingresso in Italia per inderogabili motivi di necessità, previa autorizzazione del Ministero della Salute.
Solo se si rientra in una di queste categorie di viaggiatori, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 14 maggio 2021 (formulario digitale), l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dai tre Paesi in oggetto sono consentiti secondo la seguente disciplina:
I bambini al di sotto dei sei (6) anni di età sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico, ma non dall’obbligo dell’isolamento, ove previsto.
– DOMANDE FREQUENTI
*Quali vengono considerati motivi di “necessità”? Da noi interpellata, l’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri chiarisce così il riferimento all’articolo 6 relativamente ai motivi di necessità. “All’art. 6 comma 1 del DPCM sono indicate varie voci che, però, non possono essere considerate come “motivi di necessità”. A titolo di esempio, l’essere cittadino UE non è un “motivo di necessità” ma una condizione pressoché permanente. Il DPCM deve essere interpretato in senso restrittivo. Se bastasse essere cittadino UE per poter ritenere di rientrare nei motivi di necessità, il senso stesso del DPCM, che è quello di contenere i flussi in ingresso e limitare al minimo gli spostamenti non indispensabili, verrebbe meno. Su ViaggiareSicuri sono volutamente riportati quelli che sono oggettivi motivi di necessità: lavoro, salute, studio, assoluta urgenza (da circostanziare). Il rientro presso residenza/abitazione/domicilio è un motivo di necessità solo se si tratta di un rientro effettivo”.
*Devo effettuare l’isolamento fiduciario se ritorno alla mia residenza? Da noi interpellata, l’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri chiarisce così le domande relative al rientro presso la propria abitazione e l’obbligo di isolamento fiduciario. “Il rientro presso residenza/domicilio/abitazione può essere considerato un motivo di necessità ove esso sia un rientro reale. Vi sono infatti molti casi di italiani che non hanno regolarizzato la propria posizione all’estero, iscrivendosi in AIRE, e risultano ancora residenti in Italia ma rientrano solo per i giorni delle festività, per ritornare nel Paese C di provenienza subito dopo. E’ evidente che, in casi come questi, è richiesto l’isolamento fiduciario“.
*I bambini devono fare il tampone? Il DPCM 2 marzo 2021 ha stabilito che, ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico (art. 51 comma 8).
*È possibile effettuare l’interruzione dell’isolamento fiduciario, abbreviando la quarantena per necessità di ritorno nel Paese europeo di provenienza? Da noi interpellata, l’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri ha specificato che il DPCM non prevede l’interruzione dell’isolamento fiduciario.
– DEROGHE A TAMPONE/QUARANTENA
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
2- chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi (120) ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di isolamento fiduciario per cinque (5) giorni presso l’indirizzo indicato nel dPLF e di effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento;
3- chiunque rientri nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto (48) ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;
4- chiunque permanga per una durata non superiore alle quarantotto (48) ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
Ai viaggiatori che rientrino nelle categorie 3) e 4) non si applica neppure l’obbligo di compilare il dPLF.
– Nel caso di mancato imbarco sul volo Covid-tested, per risultato positivo al COVID-19, è previsto, a cura del vettore aereo, il rimborso del biglietto o l’emissione di un voucher di pari importo su richiesta del passeggero, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per diciotto mesi dall’emissione.
– Modulo di localizzazione – digital Passenger Locator Form (dPLF)
– seguire la procedura guidata per accedere al dPLF
– scegliere l’Italia come Paese di destinazione
– registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)
– compilare e inviare il dPLF seguendo la procedura guidata
Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone al momento dell’imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco.
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