Entro il prossimo 23 settembre dovrà essere pagata la 5° rata della rottamazione cartelle. In vista della scadenza molti contribuenti potrebbero ancora avere dei dubbi sulla convenienza nel rispettare gli obblighi di versamento. In questo articolo andremo a rispondere a tre domande specifiche:

  1. Se non pago la rata e faccio decadere la sanatoria potrò accedere alla prossima rottamazione delle cartelle?
  2. In ipotesi di decadenza, per il debito residuo posso attivare una dilazione ordinaria?
  3. C’è un modo per rimandare il pagamento ad ottobre?

Vediamo quello che c’è da sapere sulla prossima scadenza della rottamazione delle cartelle.

La rottamazione delle cartelle. La scadenza del 23 settembre

Grazie al D.Lgs n°108/2024, i contribuenti avranno più tempo per versare la 5° rata della rottamazione delle cartelle. Infatti la scadenza è stata spostata dal 31 luglio al 23 settembre. Per essere precisi la proroga è al 15 settembre ma in applicazione dei 5 giorni di tolleranza e considerando gli ulteriori differimenti per i termini che scadono di sabato o di domenica, la proroga effettiva della rottamazione è al 23 settembre. Rispetto a questa data non sono ammessi ulteriori ritardi o pagamenti parziali. Per fare un esempio se la rata è di 100 euro e verso 98, perdo tutti i vantaggi della pace fiscale. Cosicché, il debito residuo sarà aumentato considerando anche le sanzioni e gli interessi che invece erano stati annullati per via dell’adesione alla sanatoria.

Scadenza rottamazione cartelle. Tre domande e tre risposte sul termine del 23 settembre

In vista della scadenza della 5° rata della rottamazione, sono molte le domande che si stanno facendo coloro i quali hanno aderito alla sanatoria pagando in tempo le prime 4 rate. Visto che si sta parlando di una nuova rottamazione delle cartelle, la rottamazione-quinquies, ci potrebbe essere il dubbio se convenga o meno pagare la 5° rata. Magari c’è la speranza che la prossima sanatoria sia ancora più vantaggiosa. A ogni modo, noi di Investire Oggi vogliamo rispondere alle seguenti domande. Si tratta dei principali dubbi che i nostri lettori ci stanno evidenziando con specifici quesiti giunti in redazione. In particolare, le domande più ricorrenti sono le seguenti:

  1. Se non pago la rata e faccio decadere la sanatoria potrò accedere alla prossima rottamazione delle cartelle?
  2. In ipotesi di decadenza, per il debito residuo posso attivare una dilazione ordinaria?
  3. C’è un modo per rimandare il pagamento ad ottobre?

Se non pago la rata e faccio decadere la sanatoria potrò accedere alla prossima rottamazione delle cartelle?

Partiamo dalla considerazione che le precedenti rottamazioni, la “ter” e la “quater” non prevedevano esclusioni alcune per chi avesse aderito e poi non onorato le precedenti sanatoria. Per fare un esempio, chi è decaduto dalla rottamazione-ter, per le stesse cartelle, ha potuto sfruttare la rottamazione-quater. La rottamazione-quinquies che dovrebbe essere inserita nella prossima legge di bilancio potrebbe non prevedere esclusioni in tal senso.

In ipotesi di decadenza, per il debito residuo posso attivare una dilazione ordinaria?

La risposta è “dipende”. Infatti, nel corso di Telefisco, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per le dilazioni originarie poi oggetto di rottamazione richieste dopo il 16 luglio 2022:

qualora il debitore incorra nell’inefficacia della «rottamazione-quater» relativamente a debiti per i quali era decaduto da una dilazione richiesta dal 16 luglio 2022, non può nuovamente rateizzare questi debiti, non per effetto dell’inefficacia della definizione ma della decadenza dalla vecchia dilazione. Viceversa, in base all’articolo 15-bis, comma 3, del Dl 50/2022, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate anteriormente al 16 luglio 2022, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.

Dunque, chi aveva richiesto una rateazione dopo il 16 luglio 2022, decadendo prima dalle rate e poi dalla rottamazione, dovrà pagare la 5° rata se vuole evitare azioni cautelari (fermi, ipoteche) ed esecutive del Fisco. Chi invece non aveva richiesto alcuna dilazione “ordinaria” del debito, una volta decaduto dalla rottamazione, potrà richiedere una rateazione ex art.19 del DPR 602/1973.

C’è un modo per rimandare il pagamento ad ottobre?

La risposta è affermativa. Infatti, per chi paga con carta di credito, la rata sarà addebita sul conto corrente di appoggio solo nel mese di ottobre. In genere al 5 del mese successivo al pagamento (5 di ottobre). Inoltre, molte banche permettono di rateizzare le spese pagate con la carte di credito. Dunque per alcuni la scadenza della 5° rata della rottamazione si allunga ulteriormente.

Riassumendo…

  • Il 23 settembre scade la 5° rata della rottamazione delle cartelle;
  • non sono ammessi ulteriori ritardi o pagamenti parziali;
  • in ipotesi di decadenza, per il debito residuo, in alcuni casi sarà possibile attivare una dilazione ordinaria.
  • c’è un modo per rimandare il pagamento ad ottobre.
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