Nel decreto legislativo 167/2011(Testo Unico sull’apprendistato) ”l’apprendistato” è definito come contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed occupazione dei giovani.In sostanza vi sono tre tipologie contrattuali previste,con il Testo unico se ne aggiunta una quarta per particolari categorie di lavoratori.

Quali sono e che cosa prevedono nello specifico le quattro tipologie di contrattuali riguardanti l’apprendistato?

1) La prima tipologia contrattuale riguarda il “Contratto di apprendistato per la qualifica o diploma professionale”, riservata ai giovani tra i 15 e i 25 anni, permettendo loro di completare il ciclo di studi e di essere assunti in qualsiasi settore . La durata è determinata in base alla qualifica o diploma da conseguire. La Regolamentazione è rimandata alle Regioni o Province autonome, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e di rappresentanti dei lavoratori.

2) Nella seconda tipologia di contratto rientra” l’apprendistato di alta formazione e ricerca”. Riguarda i giovani i dai 18 e i 29 anni, consentendo di conseguire un diploma di scuola media superiore,il titolo di laurea o dottorato . In questo caso i giovani possono essere assunti in tutti i settori di attività pubblica e privata e la regolamentazione è rimessa alle Regioni. In assenza di regolamentazione, la modalità di contrattazione è contenuta tramite convenzioni tra datori di lavoro, Università e istituzioni formative.

3) Il terzo tipo di contrattazione prevista è “ l’apprendistato professionalizzante”, che è quella più utilizzata, la quale ha lo scopo di consentire una professionalizzazione dei giovani al fine di acquisire competenze ed entrare nel mondo del lavoro, creando occupazione. I contratti non possono essere superiori ai tre anni e cinque per la figura di artigiano. Anche in questo caso è riservata ai giovani dai 18 ai 29 anni.

4) La quarta tipologia riguarda “l’apprendistato di carattere trasversale”, questo tipo di contratto è dedicato ai lavoratori in mobilità e non tiene conto dell’età del lavoratore, tutto ciò al fine di consentire al lavoratore di rientrare nel mondo del lavoro, aggiornando le competenze in possesso.

Cosa è cambiato con la riforma appena approvata?

La riforma ha lasciato inalterate le quattro tipologie di contratto appena esaminate introducendo però alcune novità:

1. La durata minima del contratto non deve essere inferiore ai 6 mesi, tenendo conto in ogni caso della possibilità che i contratti possano prevedere delle modalità di svolgimento specifiche come nel caso di attività caratterizzata da cicli stagionali;

2. Introduzione di alcuni limiti nell’assunzione i nuovi apprendisti. L’azienda, infatti , potrà assumere un nuovo apprendista a condizione che nei mesi nei 36 mesi antecedenti abbia proseguito i rapporti di lavoro per almeno il 50% degli apprendisti. Per la verifica del rispetto della percentuale non vengono conteggiati i contratti di apprendistato risolti con licenziamento per giusta causa, dimissioni o recessi nel periodo di prova. Nel caso di mancato rispetto della percentuale consentita è prevista l’assunzione di un ulteriore apprendista, oltre a quelli già confermati. Tali limiti però non sono applicati a quelle aziende che occupano meno di dieci apprendisti. Nel caso che una azienda assuma nuovi apprendisti senza aver confermato, nei 36 mesi precedenti, almeno del 50 % dei precedenti, il datore di lavoro dovrà considerare i nuovi contratti come contratti di assunzione ordinari.

3. L’individuazione di un numero massimo di apprendisti che un’azienda può assumere direttamente e indirettamente. Secondo la nuova normativa non può essere superato il rapporto di tre a due rispetto le maestranze specializzate. Il rapporto non può superare il 100% per le aziende con un numero di lavoratori inferiori a dieci unità. Inoltre, l’art.22 della legge 183/2011, prevede uno sgravio contributivo del 100% per i contratti di apprendistato stipulati dall’1° gennaio 2012 al 31 gennaio 2016, riguardanti i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, mentre per i datori che occupano almeno dieci dipendenti si applicherà il trattamento del 10%.

Bianco Lavoro

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